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VOTAZIONI

Seduta 31 marzo 2004


 

 

Responsabilità ambientale: chi inquina, pulisce o paga

Toine MANDERS (ELDR, NL)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno

Doc.: A5-0139/2004

Procedura: Codecisione, terza lettura

Dibattito: 30.03.2004

Votazione: 31.03.2004

Le disposizioni comunitarie in materia di riparazione dei danni all'ambiente stanno per attraversare una nuova tappa, in virtù dell'accordo tra Parlamento e Consiglio, in sede di conciliazione, sulla direttiva in materia di responsabilità ambientale. La direttiva entrerà in vigore entro la fine dell'anno, mentre la legislazione nazionale di attuazione dovrà essere adottata entro tre anni.

In futuro, i Governi dell'Unione dovranno vigilare per evitare i danni all'ambiente o per sanarli prima possibile. Sono stati introdotti dei progressi significativi nell'attuazione del principio «chi inquina paga». I costi delle operazioni di riparazione del danno ambientale saranno a carico dell'impresa - o ogni altro operatore - responsabile. Qualora non fosse possibile determinare l'autore del danno, le autorità competenti potranno, in ultima analisi, adottare esse stesse le misure necessarie per porvi rimedio.

La legislazione sulla responsabilità ambientale sarà così armonizzata in tutta l'Unione, in modo che le società e gli altri operatori debbano rispettare in tutti i Paesi le stesse norme in merito alla loro responsabilità, sia che si tratti di prevenire una catastrofe, sia che si tratti di farsi carico dei costi di ripristino dell'ambiente. Le società le cui attività rappresentano un pericolo per l'ambiente saranno in questo modo dissuase dal fare «turismo giuridico», vale a dire cercare il punto debole della legislazione dei diversi Stati membri dell'Unione. Questa nuova legislazione arriva dopo una serie di disastri ecologici che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, da Seveso al Prestige, passando per l'Amoco Cadiz, l'Erika o l'incendio che ha devastato la fabbrica di Sandoz a Basilea nel 1986.

Un punto chiave era rappresentato dalle modalità con le quali l'inquinante deve pagare il conto dei danni. Le imprese possono mettersi al riparo dalle conseguenze di queste spese stipulando un'assicurazione o ricorrendo ad altre forme di garanzia finanziaria. A seguito delle pressioni esercitate dal Parlamento, per il quale è relatore Toine MANDERS (ELDR, NL), allorché la Commissione procederà al riesame della legislazione, sei anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, dovrà valutare la disponibilità sul mercato di assicurazioni di questo tipo ad un costo ragionevole. Qualora l'Esecutivo non verifichi la presenza di queste condizioni, potrà presentare proposte per un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata.

L'inquinamento petrolifero rappresenta un caso a parte. Nel 2003, un Fondo internazionale di compensazione è stato creato per coprire i danni all'ambiente dovuti al petrolio. Esso è alimentato dagli acquirenti di prodotti petroliferi e non anche dagli armatori. I deputati hanno ritenuto che questa situazione possa diminuire lo spirito di responsabilità degli armatori riguardo l'ambiente e hanno ottenuto che la Commissione cerchi di aumentare questa responsabilità al momento del riesame della direttiva dopo dieci anni dall'entrata in vigore.

Per ulteriori informazioni:

Tanja Rudolf

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 74897

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 31053

e-mail : lega-press@europarl.eu.int

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Critiche al trasferimento di dati dei passeggeri in volo verso gli USA

Risoluzione sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR - Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti

Doc.: B5-0156/2004

Procedura: Risoluzione (presentata a norma dell'articolo 88 del Regolamento del Parlamento)

Dibattito: 29.03.2004

Votazione: 31.03.2004

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione di Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK (ELDR, NL) sul progetto di decisione della Commissione in merito al livello di protezione dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR - Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti. La risoluzione è stata adottata con 229 voti favorevoli, 202 contrari e 19 astensioni, i popolari hanno votato contro.

I deputati ritengono che la decisione dell'Esecutivo esuli dalle competenze di esecuzione conferitegli, in quanto il progetto di decisione non costituisce una base giuridica che possa, in seno all'Unione europea, modificare le finalità per cui sono stati raccolti dati nel PNR e permetterne il trasferimento totale o parziale a terzi da parte delle compagnie aeree. Secondo i parlamentari, non siamo neanche di fronte a un accordo internazionale in applicazione del quale la Commissione sarebbe tenuta ad autorizzare il trasferimento di tali dati. Essi considerano ambigua la formulazione di alcune clausole della decisione e degli impegni corrispondenti.

Secondo l'Aula, il progetto di decisione si fonda su impegni la cui obbligatorietà è lungi dall'essere evidente, sia per la fonte che è puramente amministrativa, sia per il contenuto in quanto, da una parte, si fa riferimento a garanzie che non sono ancora una base giuridica negli USA e, dall'altra, si mantiene la possibilità di modificare la regolamentazione in qualsiasi momento, in particolare per quanto riguarda le modalità di utilizzazione e riutilizzazione dei dati.

I deputati ritengono che l'importanza della questione sia tale che l'Unione europea debba regolarla con gli Stati Uniti sulla base di un vero accordo internazionale che, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, definisca: i dati che possono essere trasferiti in modo automatizzato (APIS) e i dati che possono essere trasferiti caso per caso; l'elenco dei reati gravi per cui è possibile avanzare una richiesta supplementare; l'elenco delle autorità e delle agenzie che potrebbero condividere i dati e le condizioni di tutela dei dati da rispettare: il periodo di conservazione per i due tipi di dati; il ruolo che le compagnie aeree devono svolgere nel trasferire i dati dei passeggeri; le garanzie da fornire ai passeggeri per consentire loro di correggere i dati che li riguardano; le responsabilità delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri e delle autorità pubbliche in caso di errori di trascrizione; il diritto di far ricorso ad un'autorità indipendente e a meccanismi di rimedio in caso di violazione dei diritti dei passeggeri.

L'Aula si dichiara disposta a esaminare in base alla procedura d'urgenza un accordo internazionale che rispetti i suddetti principi e nel frattempo invita gli Stati membri a imporre immediatamente il rispetto del diritto nazionale ed europeo sulla privacy, richiamando in particolare l'attenzione sull'obbligo alle compagnie aeree e alle agenzie di viaggio, sancito dalla direttiva 95/46/CE, di ottenere dai passeggeri il consenso per il trasferimento dei dati. La Commissione è invitata a bloccare il sistema pull, in base al quale gli USA non devono chiedere i dati, ma hanno un accesso immediato ad essi, sostituendolo con un sistema push. Un progetto di accordo sarà effettivamente sottoposto a votazione in seno alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini nel corso della prossima settimana, per poi essere eventualmente adottato dalla Plenaria nel corso della sessione di aprile.

Infine, i parlamentari invitano la Commissione a ritirare il progetto di decisione. Essi minacciano di adire la Corte di giustizia qualora il progetto di decisione venga adottato dall'Esecutivo e si riservano il diritto di adire la Corte di Giustizia per verificare la legalità del previsto accordo internazionale.

Per ulteriori informazioni:

Danny de Paepe

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 73605

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 42531

e-mail : libe-press@europarl.eu.int 

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Ridurre i gas fluorurati: aria condizionata a minor effetto serra

Robert GOODWILL (PPE/DE, UK)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Doc.: A5-0172/2004

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 30.03.2004

Votazione: 31.03.2004

La proposta di regolamento ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra - gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) - nonché i preparati contenenti tali sostanze che sono compresi nel campo d'applicazione del Protocollo di Kyoto. Il loro potenziale di riscaldamento globale (GWP) si misura in relazione al CO2 che ha un GWP pari a 1. La proposta intende contribuire innanzitutto al contenimento degli HFC negli impianti e, in secondo luogo, nel caso dei sistemi di condizionamento dell'aria, prevede il passaggio dall'HFC-134a, con un GWP di 1300, all'HFC-152a, con un GWP di 140. In proposito, va peraltro notato che l'HFC-134a possiede un ciclo di vita atmosferica di 14 anni, mentre l'HFC-152a si degrada dieci volte più rapidamente.

Adottando in prima lettura della procedura di codecisione la relazione di Robert GOODWILL (PPE/DE, UK), il Parlamento sostiene che è essenziale limitare l'uso di HFC, PCF e SF6 alle applicazioni per le quali non esistono alternative e, parallelamente, amplia la portata della proposta includendo nel campo d'applicazione del regolamento il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, l'immissione in commercio e l'uso di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, nonché la comunicazione di dati su questi gas, oltre che il loro contenimento e uso.

Il Parlamento europeo si è anche pronunciato sulla controversa questione delle quote di gas fluorurato per i condizionatori d'aria dei veicoli nuovi, proponendone la soppressione. Al posto di tale sistema, la relazione introduce limiti più restrittivi, prevedendo peraltro che, dal 1° gennaio 2011, gli Stati membri non potranno più rilasciare l'omologazione per tipo CE - (direttiva 70/156/CEE) per un nuovo tipo di autoveicolo «se il potenziale di riscaldamento globale del gas utilizzato nell'impianto di condizionamento d'aria è superiore a 50», al posto dei 150 proposti dalla Commissione. Per i produttori di piccole serie (vendite inferiori a 50.000 unità nell'UE) il divieto si applicherà dal 1° gennaio 2013. Tali date, introdotte da un emendamento del PPE-DE, ritardano di due anni i termini previsti nella relazione adottata dalla commissione competente del Parlamento. Dal primo gennaio 2014, invece, gli Stati membri devono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'uso di veicoli nuovi equipaggiati con sistemi di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento superiore a 50.

Un altro importante emendamento riguarda la prevenzione delle emissioni di gas fluorurati. I deputati, infatti, ritengono che debbano essere «adottate tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati», di conseguenza quest'obbligo non dovrebbe applicarsi unicamente ai settori della refrigerazione, del riscaldamento e della climatizzazione, bensì a tutti i settori in cui siano usati idrofluorocarburi, perfluorocarburi o SF6.

Per ulteriori informazioni:

Leena Maria Linnus

(Strasburgo) Tel.(33-3) 887 63969

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 42825

e-mail : envi-press@europarl.eu.int 

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Imballaggi alimentari: nuove norme al passo coi tempi e a tutela dei consumatori

Astrid THORS (ELDR, FIN)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Doc.: A5-0147/2004

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 30.03.2004

Votazione: 31.03.2004

Il Parlamento, in veste di colegislatore, è chiamato a contribuire alla definizione di una nuova normativa tesa a tutelare la salute dei consumatori e facilitare la libera circolazione delle merci, tenendo anche conto degli sviluppi tecnologici. In tale ambito, la Plenaria ha adottato in prima lettura la relazione di Astrid THORS (ELDR, FI) sulla proposta di regolamento relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, sulla base di emendamenti che sono frutto di un ampio compromesso con il Consiglio.

Il principio alla base del regolamento prevede che ogni materiale o oggetto destinato a venire in contatto con gli alimenti sia sufficientemente inerte da escludere il trasferimento di sostanze verso gli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana. Il Parlamento ha voluto precisare che tale principio è d'applicazione sia per il contatto diretto che per quello indiretto.

La proposta di regolamento definisce le confezioni «attive» e «intelligenti». Gli imballaggi attivi sono destinati ad interagire con gli alimenti per preservarne le qualità e prolungarne la conservazione. Gli imballaggi intelligenti sono utilizzati per controllare gli alimenti e fornire informazioni sulla loro qualità. In proposito, i deputati, hanno stabilito delle misure specifiche riguardo a questo tipo di materiali e oggetti, tra cui il rispetto di talune disposizioni comunitarie già in vigore in materia di alimenti. Inoltre, altri gruppi di prodotti (elencati in allegato) sono suscettibili di essere sottoposti a future misure specifiche, prevedendo peraltro che in loro mancanza gli Stati membri possono adottare misure nazionali. Il Parlamento è intervenuto anche sulle condizioni che permettono l'interazione tra un prodotto attivo e gli alimenti. Infatti, i deputati hanno voluto proteggere i consumatori dall'eventuale uso di materiali attivi e intelligenti a fini diversi dal loro obiettivo originale, come ad esempio la dissimulazione del deperimento degli alimenti per fuorviare i consumatori.

I deputati auspicano disposizioni specifiche volte a garantire, anche attraverso l'etichettatura, la rintracciabilità degli oggetti e dei materiali che vengono in contatto con gli alimenti, «per agevolare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, l'informazione ai consumatori e riconoscere le responsabilità». Pertanto, qualsiasi materiale o oggetto destinato a restare in contatto con gli alimenti dovrà essere accompagnato dalla menzione «al contatto con gli alimenti» o un'indicazione specifica circa il loro impiego (come la bottiglia di vino o il cucchiaio per minestra) o dal simbolo riprodotto nell'allegato. Inoltre, dovrà essere indicato l'indirizzo e la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore, «responsabile dell'immissione sul mercato», stabilito nella Comunità.

Secondo i deputati, l'informazione sul prodotto deve essere redatta «in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti», pena il divieto di commercializzare al dettaglio tali materiali. A questo proposito, la relazione precisa che «lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità».

Riguardo alle domande di autorizzazione, i deputati hanno precisato il principio attuale delle liste positive delle sostanze e dei materiali debitamente autorizzati, perciò l'assenza di un divieto esplicito non implica che l'uso del materiale sia permesso. Tali autorizzazioni saranno oggetto di misure specifiche che comprenderanno anche la concessione di autorizzazioni individuali per una sostanza, un materiale, un oggetto o un processo. Il regolamento stabilisce inoltre nuove procedure per la commercializzazione e la valutazione da un punto di vista sanitario e, a tale proposito, i deputati apportano talune precisazioni e integrazioni, in particolare sull'uso di prodotti riciclati. Sono previste anche delle misure di salvaguardia affinché uno Stato membro possa ritirare dal mercato delle derrate alimentari, già autorizzate, di cui si sia successivamente constatata la pericolosità per la salute umana.

Infine, i deputati ritengono che, in sede di controllo della conformità dei materiali e degli oggetti, «è opportuno tener conto delle necessità specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno sviluppati». Essi, pertanto ricordano che la Commissione si è impegnata, con il regolamento sui controlli ufficiali degli alimenti e mangimi, ad aiutare tali paesi anche per quanto riguarda i materiali destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

Per ulteriori informazioni:

Cezary Lewanowicz

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 74903

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 44659

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Strategia europea per l'ambiente e la salute

Marit PAULSEN (ELDR, S)

Relazione sulla strategia europea per l'ambiente e la salute

Doc.: A5-0193/2004

Procedura: Iniziativa

Dibattito: 30.03.2004

Votazione: 31.03.2004

Il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni basate sulla strategia europea in materia di ambiente e di salute proposta dalla Commissione. La strategia SCALE sarà centrata sui quattro principali problemi della salute pubblica: le malattie respiratorie, l'asma e le allergie dei bambini, i problemi dello sviluppo neurologico, i tumori infantili e i problemi del sistema endocrino. Il Consiglio suggerisce di creare un valore aggiunto a questa strategia, attraverso il coordinamento tra il sesto programma d'azione comunitaria per l'ambiente, il programma d'azione comunitaria in materia di salute pubblica (2003-2008) e il sesto programma quadro di ricerca e sviluppo.

Il Parlamento europeo ha adottato una relazione di Marit PAULSEN (ELDR, S) con cui accoglie con favore l'intento di giungere a una migliore comprensione dei legami tra fattori ambientali e determinate malattie, ma ritiene che sia un'illusione credere che la strategia possa «colmare le lacune che ostacolano una piena conoscenza della relazione tra ambiente e salute», e ancor meno «produrre le informazioni necessarie per istituire un rapporto di causa-effetto», data l'enorme complessità della correlazione tra ambiente e salute. L'Aula chiede che nella strategia venga inserito il principio di precauzione e sottolinea che creare un sistema comunitario di monitoraggio e risposta, nonché garantirne l'autentico successo e l'utilità, richiederà finanziamenti comunitari.

I deputati sottolineano che fra le priorità immediate del piano d'azione devono esserci una mappatura e una valutazione più approfondite a breve termine dei livelli di evidenza già disponibili, che descrivono i nessi esistenti tra l'esposizione ai fattori ambientali e certe malattie. Essi chiedono che il nesso esistente tra traffico, trasporti e inquinamento atmosferico da un lato e asma e malattie respiratorie dall'altro sia sottolineato maggiormente nel primo ciclo della strategia.

L'Aula raccomanda che il piano d'azione proponga misure più ampie al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle aree residenziali, nei luoghi pubblici (in particolare asili nido e scuole) e sui posti di lavoro. Si ribadisce inoltre che la protezione della salute dei bambini da malattie legate all'ambiente costituisce un investimento essenziale, al fine di assicurare un adeguato sviluppo umano ed economico. Si ritiene infine che il piano d'azione debba stabilire altri mezzi e metodi particolari per assicurare un'informazione appropriata per i bambini-consumatori.

Per ulteriori informazioni:

Cezary Lewanowicz

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 74903

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 44659

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Convenzione di Årus: accesso alla giustizia in materia ambientale

Eija-Riitta KORHOLA (PPE/DE, FIN)

Relazione relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

Doc.: A5-0173/2004

Procedura: Consultazione legislativa
&
Eija-Riitta KORHOLA (PPE/DE, FIN)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

Doc.: A5-0190/2004

Procedura: Codecisione, prima lettura

&

Inger SCHÖRLING (Verdi/ALE, S)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale

Doc.: A5-0189/2004

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 30.03.2004

Votazione: 31.03.2004

La convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, meglio nota come convenzione di Århus, è stata sottoscritta dalle Comunità europee e dagli Stati membri nel giugno 1998 ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001. Il primo e il secondo pilastro, rispettivamente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, sono già stati adottati mediante direttiva. Per il terzo pilastro, l’accesso ai ricorsi in materia ambientale, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva, su cui il Parlamento europeo ha adottato la relazione di Inger SCHÖRLING (Verdi/ALE, S).

I deputati chiedono che venga espresso chiaramente che la direttiva stabilisce un quadro normativo minimo e che gli Stati membri sono liberi di garantire un accesso più ampio. Essa non può essere utilizzata per limitare diritti esistenti in materia di accesso alla giustizia. L’Aula ritiene che il diritto alla giustizia in materia di ambiente non debba essere limitato alle sole organizzazioni ambientalistiche. Un'associazione dei cittadini che si veda confrontata a un problema ambientale concreto può perfettamente avvalersi di questa direttiva, purché ne rispetti i requisiti.

Il Parlamento ha anche adottato una relazione di Eija-Riitta KORHOLA (PPE/DE, FIN) sull’applicazione alle istituzioni comunitarie della Convenzione di Århus. In questo caso si è preferito procedere con un regolamento. I deputati chiedono di non essere troppo rigorosi con le ONG serie al momento di stabilire i criteri per i soggetti abilitati. Al tempo stesso, i criteri offrono la possibilità di escludere eventuali altre organizzazioni che potrebbero non perseguire autentici obiettivi di tutela dell'ambiente o violare le regole di base del buon governo nella loro stessa organizzazione.

L’Aula chiede di continuare a coinvolgere la Commissione per evitare un sovraccarico del sistema, dato che esso prevede la possibilità di un accesso diretto alla Corte di giustizia. La relazione introduce delle modifiche alla disciplina del rifiuto della richiesta di accesso ad informazioni ambientali. Nel caso in cui la richiesta sia formulata in termini troppo generici, l'istituzione chiede al richiedente di precisare la richiesta e lo assiste in tale compito. Solo dopo aver dato al richiedente questa possibilità, l'istituzione può respingere la richiesta. Le istituzioni e gli organi comunitari possono inoltre rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali qualora tale divulgazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. Le eccezioni vengono comunque interpretate in modo restrittivo.

Secondo i parlamentari, chi richiede le informazioni deve avere 12 settimane di tempo a disposizione dalla data in cui l'atto amministrativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale o reso altrimenti accessibile al pubblico, anziché quattro come stabilito dalla proposta dell’Esecutivo. Anche in caso di presunta omissione, deve valere un lasso di tempo pari a 12 settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge anziché quattro. L’Aula ha anche ridotto da 12 settimane a otto il periodo entro il quale l’istituzione investita della richiesta emana una decisione con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale, o respinge la richiesta. Eventuali domande di riesame interno vengono decise entro 45 giorni lavorativi e non 18 settimane, come da proposta della Commissione.

Per ulteriori informazioni:

Leena Maria Linnus

(Strasburgo) Tel.(33-3) 887 63969

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 42825

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Miniere «ecocompatibili»

Jonas SJÖSTEDT (GUE/NGL, S)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Doc.: A5-0177/2004

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 30.03.2004

Votazione: 31.03.2004

Il Parlamento ha adottato, in prima lettura della procedura di codecisione, la relazione di Jonas SJÖSTEDT (GUE/NGL, S) che presenta numerosi emendamenti alla proposta di direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Lo scopo della proposta è di stabilire prescrizioni minime volte a migliorare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive.

Uno degli aspetti della proposta che desta maggiore preoccupazione nei deputati e sul quale, di conseguenza, hanno proposto una serie di modifiche, riguarda i rifiuti storici, ovvero derivanti da impianti oramai non più attivi. I deputati, in proposito, ritengono che l'operatore debba essere responsabile della manutenzione, del monitoraggio e del controllo della struttura anche nella fase successiva alla chiusura degli impianti, per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del rischio.

La relazione, inoltre, chiede agli Stati membri di realizzare, entro tre anni, un inventario dei siti chiusi ubicati sul proprio territorio. Tale inventario, peraltro, deve essere accessibile al pubblico e contenere una serie di informazioni minime elencate nell'emendamento. I siti devono essere classificati in due categorie - superiore e inferiore - in base al grado di impatto sulla saluta umana e sull'ambiente. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, inoltre, gli Stati membri devono procedere al ripristino dei siti classificati nella categoria superiore. I costi finanziari connessi al ripristino dovranno poi essere imputati al produttore dei rifiuti, qualora sia possibile individuarlo. Inoltre, secondo i deputati, tra gli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti che deve essere predisposto da ogni operatore deve rientrare anche uno smaltimento sicuro dei rifiuti, da prendere in considerazione già nella fase di progettazione. In sede di preparazione alla chiusura, la necessità futura di monitoraggio e gestione deve influire sulla scelta del progetto.

Il Parlamento ha poi adottato un emendamento che chiarisce meglio gli obblighi dell'operatore e per quanto riguarda la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. L'operatore, i particolare, dovrà trasmettere all'autorità competente «una relazione di sicurezza che illustra le modalità d'attuazione» della politica di prevenzione e del sistema di gestione della sicurezza. Inoltre, egli dovrà predisporre un piano di emergenza interno concernente le misure da adottare nel sito in caso di incidente.

Per ulteriori informazioni:

Leena Maria Linnus

(Strasburgo) Tel.(33-3) 887 63969

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 42825

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Respinta la proposta italiana sulle espulsioni collettive

Adeline HAZAN (PSE, F)

Relazione sull'iniziativa della Repubblica italiana in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri

Doc.: A5-0091/2004

Procedura: Consultazione legislativa

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2004

Il Parlamento europeo ha respinto l'iniziativa italiana relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento di immigrati extracomunitari illegali. La relatrice, Adeline HAZAN (PSE, F), ha criticato il Consiglio, in quanto il ruolo del Parlamento europeo «non viene preso sul serio, il che lascia prevedere difficoltà in caso di passaggio alla codecisione». Infatti, mentre il Parlamento attendeva, per pronunciarsi, di ricevere la versione rivista dell'iniziativa italiana, poiché la prima versione aveva subito significative modifiche, il Consiglio è giunto ad un accordo politico sul contenuto del dossier.

L'Aula ritiene che, legittimando l'esistenza di charter di espulsione mediante l'adozione di una decisione specifica, l'Unione europea «offuschi pericolosamente la sua immagine e rischi una deriva verso una "fortezza Europa"». Il fatto di organizzare rimpatri di gruppo «contribuisce a banalizzare il principio stesso delle espulsioni», collettive o individuali, con il rischio di determinare un aumento del ricorso a procedure accelerate di esame delle domande d'asilo, a detrimento del rispetto delle disposizioni della Convenzione di Ginevra, già poco osservate. L'obiettivo di economia di bilancio alla base della proposta avrà inevitabilmente l'effetto di diminuire le garanzie apportate all'esame delle richieste.

I deputati hanno voluto sottolineare il paradosso relativo all'operato degli Stati membri, i quali «incapaci di trovare un accordo sulle modalità di ottenimento dello status di rifugiati, non hanno invece alcuna difficoltà nel giungere ad un accordo su quelle relative al rimpatrio dei respinti». I parlamentari, che considerano i rimpatri collettivi «una prassi deplorevole» di cui bisognerebbe avvalersi solo in casi eccezionali, ritengono piuttosto che «si tratta di dar prova di coerenza, elaborando una politica comune in materia di asilo prima di instaurare una politica comune di aiuto al rimpatrio». Dato che il Consiglio non era presente in Aula al momento della votazione, la relazione è tornata alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini.

Per ulteriori informazioni:

Danny de Paepe

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 73605

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 42531

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Strutture di gestione del programma Galileo

Alexander RADWAN (PPE/DE, D)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alle strutture di gestione del programma europeo di radionavigazione via satellite

Doc.: A5-0209/2004

Procedura: Consultazione legislativa

Dibattito: 31.03.2004

Votazione: 31.03.2004

La natura strategica del programma europeo di radionavigazione via satellite GALILEO e il poco tempo a disposizione prima dell'inizio della fase operativa nel 2008 fanno sì che ci sia un bisogno urgente di mettere a punto delle strutture di gestione efficienti ed affidabili quanto prima, per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Il Parlamento ha adottato una relazione di Alexander RADWAN (PPE/DE, D) che saluta con favore la proposta della Commissione relativa alle strutture di gestione di GALILEO. In merito alla questione centrale della minaccia potenziale alla sicurezza derivante dall'uso di GALILEO, i deputati ritengono che la competenza spetti al Consiglio e l'Alto rappresentante. Essi sostengono la preparazione, da parte del Consiglio, di un'azione comune volta ad istituire le suddette strutture.

L'Esecutivo propone la creazione di due organi, un'Autorità di vigilanza e un Centro per la sicurezza. L'Autorità di vigilanza proposta è un'istituzione della Commissione che, in quanto proprietaria dell'infrastruttura di Galileo, ottiene la responsabilità del controllo del sistema di navigazione satellitare e della vigilanza sull'utilizzo delle frequenze, di cui detiene i diritti d'uso per tutta la durata della loro assegnazione da parte dell'ITU. Il partner privato sarà verosimilmente uno dei consorzi di aziende che hanno presentato richiesta di concessione all'impresa comune e che formano attualmente oggetto di una procedura di selezione. Il partner sarà responsabile del successo commerciale del sistema. Il costituendo Centro per la sicurezza dovrà garantire la sicurezza operativa ed esterna del sistema. Esso ha la sua sede presso il segretariato generale del Consiglio, tiene riunioni a porte chiuse e dà all'operatore le indicazioni necessarie ai fini della sicurezza.

I parlamentari hanno chiesto di evitare ritardi nella costituzione dell'Autorità di vigilanza. In merito alla futura proprietà di GALILEO dopo il 2006, essi hanno sottolineato come l'infrastruttura del sistema diventerà di proprietà dell'Autorità di vigilanza, che vigila appunto sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario. L'Aula ha approvato degli emendamenti che attribuiscono al Parlamento lo status di osservatore in seno al consiglio di amministrazione e che permettono all'Autorità di vigilanza di avere la propria sede in vicinanza della sede del concessionario.

Per ulteriori informazioni:

Richard Freedman

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 73785

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 41448

e-mail : indu-press@europarl.eu.int 

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Sudan: la più grave crisi umanitaria oggi nel mondo

Risoluzione sul Sudan

Doc.: B5-0153/2004

Procedura: Risoluzione (articolo 104 bis del Regolamento del Parlamento europeo)

Votazione: 31.03.2004

Con 493 voti favorevoli, 6 contrari e 12 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione in Sudan, Paese nel quale una delegazione di parlamentari si è recata di recente. L'Aula critica i ritardi sistematici e l'ostruzione del Governo sudanese in relazione all'accesso del personale umanitario. La situazione è particolarmente critica nel Darfur, dove le milizie Janjaweed prendono di mira i civili nei villaggi e nei centri profughi, uccidendo, esercitando violenza sessuale nei confronti delle donne, saccheggiando, vessando e procedendo all'arruolamento forzato anche di bambini. In particolare, durante un attacco sferrato il 27 febbraio 2004 nella regione di Tawilah, nel Darfur settentrionale, 30 villaggi sono stati incendiati e rasi al suolo, 200 persone sono state uccise, oltre 200 donne e ragazze sono state stuprate e 150 donne e bambini sono stati rapiti.

I parlamentari prendono atto con estrema preoccupazione della dichiarazione pubblica recentemente rilasciata da Mukesh Kaplia, Coordinatore residente dell'ONU per gli aiuti umanitari, il quale afferma che la situazione nel Darfur va considerata «la più grave crisi o catastrofe umanitaria e dei diritti umani oggi nel mondo» e che la violenza nel Darfur appare particolarmente mirata contro un gruppo etnico specifico nonché esercitata in modo sistematico. L'Aula evidenzia le « prove schiaccianti» raccolte dal Coordinatore residente dell'ONU per gli aiuti umanitari, da ONG e da giornalisti riguardo alla «complicità del governo sudanese nelle atrocità perpetrate dalla milizia Janjaweed a danni di civili nel Darfur».

I deputati esprimono peraltro soddisfazione per i progressi dei negoziati tra il Governo sudanese e l'SPLM/A per porre fine a uno dei più lunghi conflitti in Africa, che è costato la vita a quasi 2 milioni di persone e ha causato lo sfollamento di altri 4 milioni. Essi ribadiscono tuttavia che la pace in Sudan potrà ritenersi raggiunta soltanto quando tutte le parti coinvolte nei conflitti in tutte le zone del paese interessate accetteranno e rispetteranno il cessate il fuoco e quando verranno avviati e conclusi anche nel Darfur processi di pace.

L'Aula rileva con preoccupazione che le sanzioni imposte per l'adulterio secondo la Sharia sono pregiudizievoli soprattutto per le donne. I deputati ritengono che l'applicazione di elementi della legge della Sharia costituisca una violazione del diritto internazionale, ivi compresa la Convenzione internazionale per i diritti civili e politici, di cui il Sudan è firmatario. Essi affermano che, comunque, la legge Sharia non dovrebbe essere applicabile a persone che non sono mussulmane.

I parlamentari invitano infine tutte le compagnie petrolifere che operano in Sudan a garantire il pagamento di una piena compensazione ai cittadini che in passato hanno dovuto abbandonare le loro regioni d'origine a causa di insediamenti per lo sfruttamento petrolifero.

Per ulteriori informazioni:

Armelle Douaud

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 74779

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 43806

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Assistenza macrofinanziaria all'Albania

Luis BERENGUER FUSTER (PSE, E)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE

Doc.: A5-0225/2004

Procedura: Consultazione legislativa

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 2, del Regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2003

Il Parlamento europeo ha adottato una relazione di Luis BERENGUER FUSTER (PSE, E) relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Albania. La Commissione propone di mettere a disposizione dell'Albania una somma pari a 25 milioni di euro, complementare all'aiuto triennale concesso dal FMI e che si verrebbe ad aggiungere all'assistenza CARDS. Dato il basso livello di sviluppo del Paese, il cui PIL pro capite è pari a 1.400 dollari e che continua a ricevere l'aiuto dell'Associazione internazionale per lo Sviluppo, l'Esecutivo ritiene opportuno versare una parte dell'assistenza finanziaria sotto forma di contributo a fondo perduto (16 milioni) e il resto sotto forma di prestito di una durata massima di 15 anni.

I deputati hanno voluto sottolineare il carattere eccezionale di questo tipo di assistenza, che «non rappresenta in alcun modo un precedente per il futuro». L'Aula ritiene che il Comitato politico del Consiglio debba partecipare alla gestione dell'assistenza e che il Parlamento europeo dovrebbe essere informato in merito al Memorandum d'intesa, come è stato fatto in altri casi di assistenza eccezionale. I deputati hanno chiesto che Commissione garantisca e assista i progressi conseguiti in materia di mobilizzazione delle entrate attraverso la politica e l'amministrazione fiscale, al pari della riduzione della portata dell'economia informale, in quanto ciò contribuirà in modo significativo a ridurre l'attuale deficit di entrate.

Per ulteriori informazioni:

Richard Freedman

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 73785

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 41448

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Mandato europeo di ricerca delle prove

Ornella PACIOTTI (PSE, I)

Relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali

Doc.: A5-0214/2004

Procedura: Consultazione legislativa

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata.

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Pia Siitonen

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Formazione professionale: Cedefop più efficiente

Luciana SBARBATI (ELDR, I)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Doc.: A5-0208/2004

Procedura: Consultazione legislativa

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 100 bis del Regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata.

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Constanze Beckerhoff

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Mangimi: garantire sicurezza e tracciabilità

Hedwig KEPPELHOFF-WIECHERT (PPE/DE, D)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi

Doc.: A5-0133/2004

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 30.03.2004

Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata.

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Cezary Lewanowicz

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Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

Nelly MAES (Verdi/ALE, B)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

Doc.: A5-0132/2004

Procedura: Codecisione, prima lettura

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata.

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Armelle Douaud

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 74779

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Motori dei trattori agricoli

Luis BERENGUER FUSTER (PSE, E)

Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei motori a combustione interna destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali e le macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la loro coppia netta e il loro consumo specifico

Doc.: A5-0223/2004

Procedura: Parere conforme

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 1, del Regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Richard Freedman

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Controllo democratico sulle decisioni nel settore dei servizi finanziari

Christa RANDZIO-PLATH (PSE, D)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

Doc.: A5-0162/2004

Procedura: Codecisione, prima lettura

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Elina Viilup

(Strasburgo) Tel.(33-3) 881 74794

(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 31056

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Prestiti della BEI ai Paesi vicini

Reimer BÖGE (PPE/DE, D)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata

Doc.: A5-0198/2004

Procedura: Consultazione legislativa

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata con 497 voti favorevoli, 13 contrari e 13 astensioni.

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Jean-Yves Loog

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Garanzie sui prestiti dei nuovi Stati membri

Esko SEPPÄNEN (GUE/NGL, FIN)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

Doc.: A5-0199/2004

Procedura: Consultazione legislativa

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Jean-Yves Loog

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Accordi con i Paesi dell'America centrale 
e la Comunità andina

Raimon OBIOLS I GERMA (PSE, E)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

Doc.: A5-0120/2004

Procedura: Consultazione legislativa

&

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (PPE/DE, E)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la comunità andina e i suoi paesi membri, le Repubbliche di Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e la Repubblica bolivariana di Venezuela, dall'altra

Doc.: A5-0119/04/2004

Procedura: Consultazione legislativa

Dibattito: 30.03.2004

Votazione: 31.03.2004

Le relazioni sono state approvate.

Per ulteriori informazioni:

Joëlle Fiss

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(Bruxelles) Tel.(32-2) 28 41075

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La governance nella politica di sviluppo UE

Marieke SANDERS-TEN HOLTE (ELDR, NL)

Relazione sulla governance nella politica di sviluppo dell'Unione europea

Doc.: A5-0219/2004

Procedura: Iniziativa

Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento

Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata con 493 voti favorevoli, 6 contrari e 12 astensioni.

Per ulteriori informazioni:

Armelle Douaud

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Federico Rossetto tel. (33) 388 17 41 33

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