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RESOCONTO

 

23 aprile 2009

Strasburgo

 

 

 


Verso un quadro UE per le cure mediche all'estero


Il Parlamento si è pronunciato sulla proposta di direttiva volta a istituire un quadro comunitario in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE. I deputati propongono numerose modifiche volte a precisare le competenze nazionali, specie in materia etica, e a chiarire e rafforzare le norme sui rimborsi delle spese. Intendono anche garantire la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti, agevolando loro la presentazione di denunce e istituendo un mediatore europeo.

 

Approvando con 297 voti favorevoli, 120 contrari e 152 astensioni la relazione di John BOWIS (PPE/DE, UK), il Parlamento avanza numerosi emendamenti alla proposta di direttiva che istituisce un quadro comunitario in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE volti soprattutto a precisare le competenze nazionali nell'ambito della prestazione dei servizi sanitari, chiarire e rafforzare le norme sui rimborsi dei costi delle prestazioni e garantire la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della prossima legislatura. La proposta della GUE/NGL di respingere in toto la direttiva è stata bocciata dall'Aula con 129 voti favorevoli, 452 contrari e 8 astensioni.

 

Basata su talune sentenze della Corte di giustizia UE, la proposta della Commissione intende chiarire i diritti dei pazienti a ottenere cure in uno Stato membro diverso da quello d'origine e il livello dei rimborsi delle spese sanitarie, fissa principi comuni a tutti i sistemi sanitari dell'UE e istituisce un quadro per la cooperazione europea in settori quali il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in altri paesi. Parallelamente, resterebbero in vigore l'attuale quadro e tutti i principi relativi al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (compreso il diritto del paziente di essere assistito in un altro Stato membro in condizioni di parità con i residenti), nonché l'attuale tessera europea di assicurazione malattia.

 

Diversi emendamenti adottati dall'Aula sono volti a precisare che la direttiva si applica ai pazienti e alle loro mobilità all'interno dell'UE e non, come indicato dalla proposta della Commissione, alla prestazione transfrontaliera di cure sanitarie (anche temporanea) e alla mobilità dei professionisti della sanità. Più in particolare, il concetto di "assistenza sanitaria" dovrebbe abbracciare «esclusivamente il ricorso all'assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso da quello in cui il paziente risulta persona assicurata», e si tratta quindi della cosiddetta «mobilità del paziente». Altri emendamenti, suggeriscono di escludere  dal campo d'applicazione della direttiva i servizi di  assistenza di lunga durata prestati allo scopo di sostenere le persone nei compiti quotidiani e di routine (come quelli per gli anziani), così come i trapianti di organi che, «in considerazione della loro specifica natura», dovranno essere disciplinati da un atto legislativo distinto.

 

I deputati chiariscono poi che la direttiva deve rispettare appieno le competenze nazionali relative all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria. E, in proposito, sottolineano che la direttiva «non pregiudica la facoltà di ciascuno Stato membro di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Nessuna sua disposizione, inoltre, «deve essere interpretata in moda tale da compromettere le fondamentali scelte etiche degli Stati membri», in particolare per quanto riguarda l'eutanasia, i test sul DNA e la fecondazione in vitro, senza pregiudicare quindi la facoltà di ogni Stato membro «di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Agli Stati membri poi dev'essere riconosciuta la possibilità di organizzare i propri sistemi di assistenza sanitaria e sicurezza sociale a livello regionale e locale.

 

La direttiva impone allo Stato membro di affiliazione di non impedire a una persona assicurata di recarsi in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria «qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni ... cui ha diritto» in forza alle norme nazionali. Lo Stato membro di affiliazione dovrà inoltre rimborsare i costi che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale se la medesima o analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. I deputati concordano con questa impostazione, ma precisano che le spese, oltre che alla persona assicurata, possono anche essere rimborsate allo Stato membro di cura. Fermo restando che spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata, un emendamento propone che ogni rifiuto di rimborso deve essere giustificato da un punto di vista medico. Gli Stati membri dovranno inoltre dotarsi di un sistema trasparente per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro paese UE, basato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti.

 

Inoltre, il Parlamento propone di concedere ai pazienti affetti da malattie rare il diritto di accesso all'assistenza sanitaria e di ottenere il rimborso «anche se il trattamento in questione non è tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione». D'altro lato, un emendamento consente agli Stati membri di decidere di coprire altri costi collegati, come ad esempio il trattamento terapeutico e le spese di viaggio e di soggiorno. A determinate condizioni, poi, dovrebbero essere rimborsati i costi supplementari che potrebbero subire i disabili a causa del loro stato.

 

La proposta di direttiva consente allo Stato membro d'affiliazione di prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso da parte del suo sistema di sicurezza sociale dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, ma purché siano rispettate determinate condizioni. Ad esempio, quando le cure sanitarie sarebbero state prese a carico del proprio sistema di sicurezza sociale se fossero state fornite sul suo territorio, oppure se vi è il rischio di compromettere l'equilibrio finanziario del proprio sistema di sicurezza sociale. Il Parlamento accoglie tale impostazione, ma propone che la definizione di cure ospedaliere sia stabilita dallo Stato membro di affiliazione, e non dalla Commissione. Precisa inoltre che il sistema di autorizzazione non deve rappresentare «un ostacolo alla libera circolazione delle persone». Un emendamento chiede inoltre di esentare dall'autorizzazione preventiva i pazienti affetti da patologie potenzialmente letali che sono in lista d'attesa per terapie nel proprio Stato membro e che abbiano urgente necessità di assistenza.

 

D'altro lato, per evitare l'incertezza dei pazienti in merito ai rimborsi, il Parlamento propone di garantire loro il diritto di richiedere un'autorizzazione preventiva e di conoscere in anticipo l'importo che sarà loro corrisposto. La conferma scritta di ciò dovrebbe quindi poter essere presentata all'ospedale in cui sono somministrate le cure, che pertanto otterrebbe direttamente il rimborso dallo Stato membro di affiliazione. Quest'ultimo, secondo i deputati, dovrebbe inoltre assicurare ai pazienti che hanno ottenuto un'autorizzazione preventiva che sarà loro richiesto di effettuare solo i pagamenti anticipati o supplementari al sistema sanitario e/o agli operatori dello Stato membro ospitante, «nella misura in cui tali pagamenti verrebbero richiesti» in quello di affiliazione. Un altro emendamento chiede alla Commissione di realizzare, entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, uno studio di fattibilità riguardo alla creazione di una stanza di compensazione al fine di agevolare i rimborsi transfrontalieri delle spese.

 

Diversi emendamenti sono tesi a rafforzare la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti. Il Parlamento, ad esempio, propone di istituire la figura del Mediatore europeo dei pazienti, incaricato di esaminare le denunce in materia di autorizzazione preventiva e di rimborso delle spese o dei danni. Chiede poi che gli Stati membri di affiliazione offrano al paziente un mezzo per effettuare denunce e che gli siano riconosciuti strumenti di tutela e risarcimento del danno subìto a causa delle cure ricevute. Dovrebbero inoltre far sì che gli standard di qualità e sicurezza dello Stato membro ospitante siano resi pubblici in un linguaggio accessibile e in un formato chiaro, e contemplare il diritto alla continuità delle cure, in particolare tramite la trasmissione dei dati medici pertinenti. In caso di complicazioni, sarebbero inoltre tenuti a coprire i costi risultanti dall'assistenza prestata all'estero. I deputati accolgono poi con favore l'istituzione di "punti di contatto nazionali", precisandone i compiti a tutela dei pazienti.

 

Infine, per quanto riguarda le cure non ospedaliere, il Parlamento accoglie l'idea della Commissione secondo cui lo Stato membro di affiliazione non può subordinare all'autorizzazione preventiva il rimborso dei costi delle cure prestate in un altro Stato membro «qualora il suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe fatto carico dei costi di queste cure se esse fossero state prestate sul suo territorio». Facendo riferimento a una sentenza della Corte di giustizia, aggiunge però che lo stesso vale per l'acquisto in un altro Stato membro di prodotti inerenti alle cure stesse.

 

Link utili

 

Proposta della Commissione
Analisi d'impatto
Comunicazione della Commissione - Quadro comunitario concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
Sito della Commissione sulle cure mediche all'estero
Assistenza sanitaria all'estero - Gli attuali diritti

 

Riferimenti

 

John BOWIS (PPE/DE, UK)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 23.4.2009

Votazione: 23.4.2009

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Musica: diritti di interpreti ed esecutori protetti per 70 anni


D'accordo sulla proposta di estendere la protezione dei diritti sulle prestazioni di artisti, interpreti e esecutori di opere musicali, pari attualmente a 50 anni, il Parlamento chiede però che la proroga giunga fino a 70 anni, anziché 95 come ipotizzato dalla Commissione. Chiede inoltre di valutare l'opportunità di procedere in modo analogo nel settore audiovisivo.

 

Artisti, interpreti o esecutori vivono oltre il periodo di protezione delle loro prestazioni artistiche, che è attualmente di 50 anni. Tant'è che in assenza di interventi, nei prossimi 10 anni resterà senza protezione un numero crescente di esecuzioni registrate tra il 1957 e il 1967 con la conseguenza che circa 7.000 artisti, interpreti o esecutori, in ciascuno dei grandi Stati membri e un numero proporzionalmente inferiore negli Stati membri più piccoli, saranno completamente privati del reddito che ricavano dalle royalties contrattuali e dalla remunerazione di legge per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni artistiche.

 

Approvando con 377 voti favorevoli, 178 contrari e 37 astensioni la relazione Brian di CROWLEY (UEN, IE), il Parlamento accoglie quindi con favore la proposta di direttiva volta a  migliorare la situazione sociale degli artisti, interpreti o esecutori, e in particolare dei musicisti di sessione, estendendo la durata della protezione dei loro diritti che, ad oggi, è pari a 50 anni. Tuttavia, ritiene che questa estensione debba limitarsi a 70 anni - contro i 95 proposti dalla Commissione - dopo la prima esecuzione in pubblico o la pubblicazione di un'opera musicale. Presenta inoltre una serie di emendamenti volti soprattutto a garantire che queste persone possano realmente beneficiare dell'estensione della tutela. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà durante la prossima legislatura.

 

Più in particolare, il Parlamento chiede agli Stati membri di garantire che, nell'ambito di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, vengano corrisposte a questi ultimi, durante il periodo di estensione, royalties o remunerazione svincolate da pagamenti anticipati o detrazioni previste dal contratto.

 

Un altro emendamento prevede che se, dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o della sua comunicazione al pubblico, il produttore non ne mette più in vendita un numero congruo di copie o non lo mette a disposizione del pubblico, «l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi» (contratto di trasferimento o cessione). Il diritto di porre fine al contratto dovrebbe poter essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell'artista, interprete o esecutore dell'intenzione di porre fine al contratto, non realizza le due azioni di valorizzazione citate. 

 

Inoltre, qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisse all'artista, interprete o esecutore il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, questo dovrebbe avere il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente dopo il 50° anno dalla pubblicazione o dalla debita comunicazione al pubblico del fonogramma. L'importo complessivo che il produttore di fonogrammi da destinare ai pagamenti della remunerazione supplementare dovrebbe corrispondere «al 20% dei ricavi per lui derivanti nel corso dell'anno precedente quello in cui va versata detta remunerazione dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi», dopo il 50° anno dalla pubblicazione o comunicazione al pubblico del fonogramma.

 

D'altro lato, i deputati chiedono alla Commissione di avviare una procedura di valutazione dell'impatto in merito alla situazione del settore audiovisivo europeo al fine di esaminare la necessità di estendere la durata di protezione del diritto d'autore a favore dei produttori e delle emittenti nel settore audiovisivo. Tale procedura, precisano, dovrebbe essere completata entro il 1 ° gennaio 2010 in modo tale da poter presentare una proposta di nuova direttiva entro giugno 2010.

 

La proposta avanzata da ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL di respingere in toto la proposta è stata bocciata dall'Aula con 222 voti favorevoli, 370 contrari e 10 astensioni.

 

 

Link utili

 

Proposta della Commissione
Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

 

 

Riferimenti

 

Brian CROWLEY (UEN, IE)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 22.4.2009

Votazione: 23.4.2009

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Trasporto stradale: nuove norme su cabotaggio e tempi di guida


Il Parlamento ha adottato un pacchetto legislativo che fissa norme comuni sull'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada e su quello ai servizi di trasporto effettuati con autobus, nonché sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore. A rigorose condizioni, sarà possibile effettuare fino a tre trasporti di cabotaggio successivi, mentre, nei viaggi in autobus, i conducenti potranno lavorare fino a 12 giorni consecutivi.

 

Trasporto merci su strada e cabotaggio

 

Approvando con 599 voti favorevoli, 15 contrari e 19 astensioni un pacchetto di emendamenti di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Mathieu GROSCH (PPE/DE, BE), il Parlamento ha adottato un regolamento che aggiorna le norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada e che potrà quindi essere applicato 2 anni e 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Il regolamento stabilisce che per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente. Fissa quindi le condizioni per il loro rilascio o rifiuto e per l'eventuale ritiro, nonché le sanzioni da infliggere ai trasportatori in caso di infrazione grave al regolamento stesso e le forme di cooperazione tra gli Stati membri per trattarle.

 

Rientrano nel campo d'applicazione del regolamento i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Non si applica invece alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

 

Altri tipi di trasporto e spostamenti a vuoto, come i trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale o i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, non richiederanno una licenza comunitaria e saranno esentatati da ogni autorizzazione di trasporto. D'altro canto, il regolamento si applicherà, a determinate condizioni, ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente (cabotaggio).


Con "trasporti di cabotaggio", si intendono i «trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante». Il compromesso prevede che le norme sul cabotaggio saranno applicabili sei mesi dopo la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.

 

In forza al regolamento, una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori sono autorizzati a effettuare fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. Ma l'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata. Entro tale termine, i trasportatori di merci su strada potranno effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi, «purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione».

 

L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio sarà soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle normative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto, i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali, le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci (come quelle pericolose o derrate deperibili o animali vivi), particolari merci, il tempo di guida e i periodi di riposo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.

 

D'altro canto, il regolamento prevede che, in caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, «qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei trasportatori residenti». Tali misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dall'ambito di applicazione del presente regolamento e, comunque, potranno rimanere in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.

 

Entro la fine del 2013 la Commissione dovrà redigere una relazione sullo stato del mercato comunitario del trasporto stradale con la quale sarà tenuta a valutare se l'armonizzazione abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l'ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio.

 

Massimo 12 giorni di lavoro consecutivo per i conducenti di autobus

 

Il Parlamento ha poi approvato a larga maggioranza degli emendamenti di compromesso negoziati con il Consiglio in merito a un regolamento che aggiorna le norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus. Esso si applicherà - due anni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - ai trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio della Comunità da vettori stabiliti in uno Stato membro, con veicoli ivi immatricolati e che sono adatti e destinati a trasportare più di nove persone, conducente compreso. Si applica inoltre agli spostamenti a vuoto di questi veicoli in relazione con tali trasporti. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, valgono le stesse regole che per il trasporto merci.

 

Il regolamento fissa le norme sulla libera prestazione dei servizi, sulla licenza comunitaria e l'accesso al mercato, sui servizi soggetti a autorizzazione e la relativa procedura, su quelli occasionali non soggetti a autorizzazione, sul cabotaggio, sui controlli e sulle sanzioni e la cooperazione tra gli Stati membri. Tra le altre cose, stabilisce che, qualora un servizio internazionale di autobus esistente «comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio ... sulle tratte dirette interessate», uno Stato membro potrà, con l’accordo della Commissione, sospendere o ritirare l’autorizzazione ad esercitare il servizio.

 

Un regolamento del 2006 (n. 561/2006) prescrive che i conducenti di autobus che viaggiano all'estero devono prendere almeno un giorno di riposo ogni sei giorni. In taluni casi, ciò obbliga i tour operator a impiegare due autisti per realizzare un viaggio, ripercuotendo i costi supplementari sui passeggeri. A seguito di un accordo raggiunto con i rappresentanti del settore, è stata concordata una modifica del regolamento, per reintrodurre la "regola dei dodici giorni" che, derogando alla norma generale, dà facoltà di estendere appunto fino a dodici giorni consecutivi il periodo durante il quale i conducenti possono lavorare nei viaggi internazionali. Questa norma potrà applicarsi dal gennaio 2010.

 

Tuttavia, per poter beneficiare di questa estensione, occorre che il tragitto percorso riguardi un solo viaggio e non viaggi diversi consecutivi. Inoltre, dopo il ricorso a tale deroga il conducente dovrebbe usufruire di due regolari periodi di riposo settimanale, oppure di un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione dovrà tuttavia essere compensata da un equivalente periodo di riposo preso in blocco entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga. Inoltre, dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, vi dovranno essere più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida dovrà essere ridotto. La Commissione dovrà inoltre sorvegliare con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, dovrà anche elaborare una relazione in cui valuta le conseguenze per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo riterrà opportuno, potrà presentare le relative modifiche al regolamento.

 

Armonizzazione delle condizioni di esercizio delle imprese

 

Approvando con 601 voti favorevoli, 14 contrari e 20 astensioni un pacchetto di emendamenti di compromesso negoziato col Consiglio dalla relatrice Silvia ŢICĂU (PSE, RO), il Parlamento ha adottato un altro regolamento che aggiorna la disciplina sull'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa. Questo si applica - due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada e a quelle che intendono esercitarla. A meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica invece alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli il cui peso a pieno carico ammissibile non supera 3,5 tonnellate e/o la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h, né alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o la cui attività principale non contempla il trasporto di persone.

 

Il regolamento stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada (sede, onorabilità, idoneità finanziaria e professionale) e le condizioni per soddisfarli. Fissa poi le norme per l'autorizzazione e la sorveglianza, nonché per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e sul riconoscimento reciproco degli attestati e di altri documenti.
 

Più in particolare, un'impresa dovrà essere fisicamente stabilita in uno Stato membro (ossia avervi gli uffici) e essere capace di presentare i suoi documenti amministrativi alle autorità nazionali competenti. Dovrà inoltre poter dimostrare dove, nello Stato membro, parcheggia i veicoli inutilizzati. Questo vincolo ha lo scopo di porre fine alla pratica di registrare l'impresa amministrativamente in uno Stato membro operando però principalmente in un altro.

 

Gli amministratori delle imprese e le imprese stesse, inoltre, non dovranno aver subito delle sanzioni gravi nel campo del trasporto stradale. Un esame scritto obbligatorio, organizzato dalle autorità competenti nazionali, dovrà inoltre essere sostenuto dai titolari al fine di dimostrare le loro competenze. Infine, gli Stati membri dovranno istituire dei registri elettronici che contengano, tra l'altro, informazioni relative alle finanze, la sede, la gestione del personale e le eventuali infrazioni passate delle imprese. Come richiesto dai deputati, questi registri dovranno essere interconnessi entro la fine del 2012, così da permettere alle autorità competenti nazionali di consultare le informazioni su tutte le imprese che hanno la sede in qualsiasi altro Stato membro dell'UE.

 

Riferimenti

 

Mathieu GROSCH (PPE/DE, BE)

Relazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)

&

Relazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)

&

Silvia ŢICĂU (PSE, RO)

Relazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

Procedura: Codecisione, seconda lettura

Dibattito: 22.4.2009

Votazione: 23.4.2009

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Più tutele per i passeggeri dei traghetti


Il Parlamento si è pronunciato sulla proposta di regolamento che prevede una serie di diritti per i passeggeri che viaggiano via mare e su vie navigabili interne nell'UE. Impone quindi l'offerta di cibo e bevande e di soluzioni per l'eventuale sistemazione in albergo in caso di ritardo o cancellazione del viaggio, nonché un regime per il rimborso del biglietto e per il risarcimento, basato sul tempo di ritardo. Particolare attenzione va attribuita ai passeggeri disabili o con mobilità ridotta.

 

Con 587 voti favorevoli, 8 contrari e 19 astensioni, il Parlamento ha adottato la relazione di Michel TEYCHENNE (PSE, FR) riguardo a una proposta di regolamento che intende introdurre una serie di diritti per i passeggeri che viaggiano nell'UE per mare e vie navigabili interne. I deputati accolgono con favore l'iniziativa ma avanzano diversi emendamenti volti soprattutto a rafforzare la tutela dei viaggiatori. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà durante la prossima legislatura.

 

Il regolamento stabilisce regole che disciplinano la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori, gli obblighi dei vettori nei confronti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo, le informazioni minime da fornire ai passeggeri, il trattamento dei reclami, nonché la non discriminazione e l’assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

 

Le sue disposizioni si applicano al trasporto commerciale di passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne con navi passeggeri, comprese le crociere, «fra o nei porti o in qualsiasi punto di imbarco/sbarco situato sul territorio di uno Stato membro a cui si applica il trattato». Agli Stati membri sarebbe però concessa la facoltà di esonerare servizi coperti dai contratti di servizio pubblico se tali contratti garantiscono ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal regolamento. Un emendamento amplia questa facoltà consentendo anche l'esclusione dei servizi di trasporto urbano e suburbano.

 

Assistenza, rimborsi e risarcimenti per cancellazioni e ritardi del viaggio

 

In forza alla proposta, se un vettore prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto di partenza, ai passeggeri dovranno essere offerti gratuitamente pasti e bevande in quantità ragionevole  in  funzione  dei  tempi  di attesa, se sono  disponibili sulla  nave o in  porto o possono essere ragionevolmente forniti. In caso di ritardo che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, i passeggeri dovranno inoltre ricevere gratuitamente la sistemazione in albergo e il trasporto tra il porto e la sistemazione, oltre ai pasti e alle bevande. Un emendamento precisa che il costo della sistemazione alberghiera e del trasporto supplementare non dovrebbe essere superiore a due volte il prezzo del biglietto.

 

Se il servizio marittimo non può più essere proseguito, i vettori dovranno organizzare, ove possibile e quanto prima, servizi di trasporto alternativi per i passeggeri. Quando un vettore prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a 120 minuti rispetto all’orario previsto di partenza, al passeggero dovranno essere immediatamente offerti tali servizi alternativi «a condizioni ragionevoli». Mentre la proposta prevede che il passeggero si veda rimborsato il biglietto qualora non accetti i servizi alternativi, un emendamento chiede al vettore di offrire il rimborso se il passeggero decide di non effettuare il viaggio con lo stesso vettore.

 

Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all’arrivo il cui minimo è pari al 25% del prezzo del biglietto se il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti, al 50% se è superiore a 120 minuti e al 100% se il vettore non fornisce servizi alternativi o le informazioni dovute. Ciò non varrebbe però per i passeggeri di una crociera che possono pretendere un risarcimento in base alla direttiva concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», né se il ritardo o la cancellazione è provocato da circostanze eccezionali che non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli. I deputati, inoltre, chiedono che in caso di "forza maggiore" - come guerre, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato, embarghi scioperi, guasti elettrici e calamità naturali - ai vettori non incombano gli obblighi di rimborso e risarcimento.

 

Diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta

 

In forza alla proposta, i vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici non potranno rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta di accettare una prenotazione, o di emettere un biglietto, per un viaggio e di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto o punto di imbarco/sbarco. Inoltre, le prenotazioni e i biglietti dovranno essere offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi. Tuttavia, potrebbero negare il biglietto e/o l'imbarco se la struttura della nave passeggeri rende fisicamente impossibile il trasporto della persona. Un emendamento amplia questa possibilità al caso in cui non è possibile offrire il normale livello di servizio in modo sicuro e dignitoso. In questi casi, però, i vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per proporre un’alternativa accettabile.

 

In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, il vettore sarebbe responsabile di fornire gratuitamente all’interessato l’assistenza per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto. I deputati precisano che l'assistenza dovrebbe essere adattata alle esigenze individuali e che anche l'ente di gestione del porto dovrebbe avere il compito di rendere accessibile il porto stesso. Andrebbe inoltre garantita l'assistenza a bordo delle navi. la richiesta di assistenza deve però essere presentata con almeno 48 ore di anticipo.

 

Informazioni e reclami

 

Gli enti di gestione dei porti e i vettori dovrebbero fornire ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio. Particolare attenzione andrebbe prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. I vettori dovrebbero anche provvedere affinché, al più tardi alla partenza, i passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti ad essi conferiti dal regolamento. Tali informazioni dovrebbero poi essere a disposizione del pubblico sia a bordo delle navi sia nei porti.

 

Per quanto riguarda i reclami, mentre la proposta della Commissione chiede ai vettori di istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami, un emendamento propone l'istituzione - da parte degli Stati membri - di un sistema «indipendente».

 

 

Link utili

 

Proposta della Commissione

 

 

Riferimenti

 

Michel TEYCHENNE (PSE, FR)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 22.4.2009

Votazione: 23.4.2009

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Più diritti per chi viaggia in autobus


Il Pa
rlamento si è pronunciato su una proposta legislativa che stabilisce un quadro comunitario sui diritti dei passeggeri di autobus nel trasporto nazionale e internazionale. Fissa gli obblighi dei vettori, compresi gli indennizzi, in caso di cancellazione o ritardo, smarrimento o danneggiamento dei bagagli e decesso o lesioni dei passeggeri. Sancisce i diritti dei disabili, incluso quello all'assistenza, e intende garantire l'informazione dei passeggeri e la possibilità di reclamare.

 

Con riguardo al rapporto passeggeri-chilometro, il trasporto effettuato con autobus rappresenta il 9,3% di tutti i servizi di trasporto terrestre nell'UE e - dopo l'automobile privata (82,8%) - costituisce il principale mezzo di trasporto di persone (8,3% di tutti i modi di trasporto). Il settore è protagonista di una crescita costante dell'ordine del 5,8% tra il 1995 e il 2004, passando dai 474 ai 502 milioni di persone trasportate. Il volume di viaggiatori che utilizzano il trasporto internazionale con autobus si aggira intorno ai 72,8 milioni di persone all'anno. Attualmente, però, non esiste una disciplina comune relativa al trattamento dei reclami e alla composizione delle controversie tra i viaggiatori e le imprese di trasporto e vi sono notevoli differenze tra le norme sulla responsabilità delle imprese di trasporto.

 

Approvando con 557 voti favorevoli, 30 contrari e 23 astensioni la relazione di Gabriele ALBERTINI (PPE/DE, IT), il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione volta a definire i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus allo scopo di migliorare l'attrattiva e la fiducia del pubblico in questo tipo di trasporto e istituire pari condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri e fra i diversi modi di trasporto. Presenta però numerosi emendamenti volti soprattutto a rafforzare i diritti dei passeggeri. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della prossima legislatura.

 

Il regolamento si applicherebbe «al trasporto di passeggeri effettuato da autolinee mediante servizi regolari». A determinate condizioni, d'altro canto, gli Stati membri possono escludere taluni servizi di trasporto urbano e suburbano.
 

Responsabilità nel caso di cancellazione e ritardo prolungato

 

La proposta stabilisce che un vettore è responsabile delle cancellazioni e dei ritardi alla partenza superiori a due ore. I deputati suggeriscono di aggiungere i casi di "overbooking". Precisano poi che la responsabilità sarebbe imputabile unicamente se cancellazione e ritardi derivano da circostanze a esso non controllabili, che non includono però gli ingorghi e i controlli di frontiera. In questi casi, il vettore dovrebbe offrire ai passeggeri - «senza costi aggiuntivi», aggiungono i deputati - servizi di trasporto alternativi.

 

Dovrebbe inoltre rimborsare il prezzo del biglietto ai passeggeri coinvolti che non accettano servizi alternativi. Secondo i deputati, oltre al rimborso del viaggio, i passeggeri dovrebbero avere anche diritto a un indennizzo del 50% prezzo del biglietto - da ricevere entro un mese dalla domanda - se il vettore non è in grado di offrire servizi alternativi. Un indennizzo del 50%, inoltre, andrebbe corrisposto anche ai passeggeri che decidono di proseguire il viaggio con i servizi alternativi offerti.

 

Altri emendamenti propongono l'introduzione di un'assistenza supplementare "in natura", imponendo ai vettori di offrire pasti e bevande in rapporto al tempo di attesa e, qualora fosse necessario un pernottamento prima di poter proseguire il viaggio, la sistemazione in albergo o il trasporto fra la stazione e un luogo dove passare la notte. Inoltre, nei casi in cui l'autobus fosse inutilizzabile, ai passeggeri dovrà essere offerto il trasporto verso «un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa proseguire».

 

I deputati propongono poi di addossare al vettore la responsabilità per i ritardi

superiori a due ore dovuti a negligenza e colpa del conducente o a un guasto tecnico del veicolo. In tali casi, i passeggeri coinvolti dovrebbero avere il diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto e all'assistenza "in natura" già descritta. 

 

Responsabilità per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio

 

I deputati sostengono la proposta di attribuire al vettore la responsabilità per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio posto sotto la sua custodia, prevedendo un indennizzo massimo di 1.800 euro per passeggero. Concordano inoltre nel considerare i vettori responsabili - fino a 1.300 euro - della perdita totale o parziale o del danno degli effetti personali che il viaggiatore portava sulla sua persona o come bagagli a mano in caso di incidenti a essi imputabili. I vettori non potranno però essere ritenuti responsabili qualora il danno sia dovuto a un errore o a alla negligenza del passeggero.

 

Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri

 

Il vettore sarebbe responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso o dalle lesioni personali subite dai passeggeri a causa di incidenti verificatisi durante il servizio di trasporto con autobus e avvenuti mentre il passeggero si trovava all'interno del veicolo o al momento di salirvi o discendervi. La responsabilità - extracontrattuale, precisano i deputati - del vettore per i danni non può essere soggetta «ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti». Per tutti i danni fino al limite di 220.000 euro per passeggero, inoltre, il vettore non dovrebbe poter escludere o limitare la propria responsabilità se dimostra di aver esercitato la diligenza prescritta dal regolamento. Un emendamento, specifica che ciò vale «a meno che l'importo totale del risarcimento complessivo richiesto ecceda l'importo per il quale è richiesta l'assicurazione obbligatoria». Nel qual caso la responsabilità sarebbe limitata a questo importo.

 

D'altro canto, il vettore non dovrebbe essere ritenuto responsabile qualora l'incidente fosse causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus. Lo stesso vale nel caso in cui, nonostante la diligenza richiesta, il vettore non avrebbe potuto evitare l'incidente o ovviare alle sue conseguenze. Non lo sarebbe nemmeno qualora l'incidente fosse dovuto a colpa o negligenza del passeggero.

 

I deputati sostengono la proposta secondo cui, in caso di morte del passeggero, il risarcimento dei danni a fronte della responsabilità dovrebbe comprendere le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle del trasporto della salma e delle esequie e, se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento dei danni per le lesioni fisiche e psichiche subite. Inoltre, se con la morte del passeggero vengono private del loro sostentamento persone verso le quali aveva un'obbligazione alimentare, queste persone dovranno essere egualmente indennizzate per la perdita. In caso di lesioni personali o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del passeggero, invece, il risarcimento dei danni dovrebbe comprendere le spese necessarie, in particolare quelle relative alle cure e al trasporto, la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale sia per l'accrescimento dei bisogni.

 

In caso di morte o lesioni, inoltre, il vettore dovrebbe procedere (entro 15 giorni) ai pagamenti anticipati necessari - di minimo 21.000 euro - per soddisfare le immediate esigenze economiche proporzionalmente al danno. Un emendamento precisa che ciò dovrebbe avvenire solo se esistono «ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore» e qualora il passeggero non sia coperto da alcuna polizza di assicurazione di viaggio. Anche se il pagamento anticipato «non costituisce riconoscimento di responsabilità».

 

Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

 

La proposta impone a vettori, venditori di biglietti e operatori turistici di non rifiutare, per motivi di disabilità o di mobilità ridotta, la prenotazione per un servizio di trasporto o di emettere un biglietto, né l'imbarco di una persona con disabilità o a mobilità ridotta. Le prenotazioni e i biglietti dovrebbero poi essere offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta «senza oneri aggiuntivi». Tuttavia, potrebbero derogare a questa disposizione se la struttura dei veicolo rende fisicamente impossibile l'imbarco, oppure - chiedono i deputati - se il veicolo o le infrastrutture non sono attrezzati in modo tale da garantire la sicurezza. Ma in questi casi, dovrebbero compiere «ragionevoli sforzi» per proporre un'alternativa accettabile. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua situazione, inoltre, andrebbe offerta la scelta tra il diritto al rimborso o ad altri servizi di trasporto ragionevoli fino al luogo di destinazione con durata comparabile.

 

I deputati sostengono la proposta secondo cui sarebbe responsabilità dei gestori delle stazioni di autobus e dei vettori «prestare gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un'adeguata assistenza», prima, durante e dopo il viaggio. Precisano peraltro che tale assistenza va adeguata alle esigenze individuali. Il passeggero dovrà però notificare la sua richiesta di assistenza almeno 24 ore prima del viaggio (contro le 48 proposte dalla Commissione).

 

Il diritto all'informazione e al reclamo

 

I gestori dei terminali e i vettori dovrebbero fornire ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio, nel formato più appropriato. Particolare attenzione andrebbe prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. I vettori e i gestori delle stazioni degli autobus, inoltre, dovrebbero provvedere affinché ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai loro diritti.

I vettori sarebbero anche tenuti a istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal regolamento. Un emendamento chiede loro di pubblicare ogni anno una relazione in cui figurino il numero e l'oggetto dei reclami ricevuti, il numero medio di giorni per rispondervi e le misure correttive adottate

 

 

Link utili

 

Proposta della Commissione
Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (testo consolidato)

 

 

Riferimenti

 

Gabriele ALBERTINI (PPE/DE, IT)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 22.4.2009

Votazione: 23.4.2009

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Approvati i conti 2007, ma non quelli del Consiglio


Il Parlamento ha concesso il discarico del bilancio UE per il 2007, tuttavia ha deciso di rinviare la propria decisione in merito ai conti del Consiglio. Quest'ultimo, infatti, non ha fornito ai deputati le informazioni necessarie riguardo alle sue spese, nonostante queste abbiano assunto un carattere sempre più operativo, soprattutto per la Politica estera e di difesa. Riguardo al fondo pensioni degli eurodeputati, l'Aula puntualizza che il Parlamento non coprirà il deficit con il bilancio.

 

Il Parlamento ha concesso il discarico del bilancio 2007 a tutte le istituzioni, ma ha deciso di rinviare la propria decisione sulla concessione al Segretario generale del Consiglio dei Ministri UE del discarico relativo all’esecuzione del suo bilancio. Approvando con 571 voti favorevoli, 41 contrari e 21 astensioni la relazione di Soren SØNDERGAARD (GUE/NGL, DK), i deputati respingono la posizione del Consiglio secondo la quale la mancata verifica da parte del Parlamento e del Consiglio, in passato, dell’esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio sia il risultato di un Gentlemen’s Agreement. Considerano infatti che, alla luce del carattere sempre più operativo delle stesse, «la spesa del Consiglio debba essere verificata con le stesse modalità valide per le altre istituzioni nell’ambito della procedura di discarico».

 

Il Parlamento invita quindi il Consiglio a riesaminare la decisione di non pubblicare e trasmettere al Parlamento una relazione di attività «per essere più responsabile nei confronti del pubblico e dei contribuenti in generale» e rivedere la sua decisione di non pubblicare sul suo sito web la sua relazione annuale d'attività. Inoltre, invita alla «massima trasparenza» nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), richiedendo al Consiglio di indicare «l’esatta natura delle spese, articolo per articolo, voce per voce» riguardo alle spese risultanti dall'esercizio di missioni da parte delle Istituzioni, «in modo da consentire al Parlamento di verificare che nessuna delle spese sia di natura operativa».

 

Anche perché i deputati ritengono che la pianificazione, la preparazione e il controllo di un’operazione da parte del personale della PESC nel segretariato del Consiglio siano componenti fondamentali e imprescindibili dell’operazione, e che tali attività siano svolte nel perseguimento della politica e delle operazioni piuttosto che nell’ambito della normale attività lavorativa del segretariato in seno al Consiglio. Chiedono inoltre trasparenza in relazione alle spese per il coordinatore antiterrorismo dell’UE e da parte dello stesso e di far pervenire al Parlamento una valutazione ex-post delle singole azioni PESD.
 

Nel chiedere alla Corte dei conti europea di prestare particolare attenzione, nella sua prossima relazione annuale, all'esecuzione del bilancio del Consiglio, il Parlamento spiega che il Consiglio non ha accettato alcun invito a incontrare ufficialmente e formalmente la commissione competente del Parlamento o il suo relatore per discutere questioni riguardanti la sua esecuzione del bilancio per il 2007. Inoltre, né la commissione competente né il relatore hanno ricevuto alcuna risposta scritta esauriente alle informazioni richieste prima dell'inizio della procedura di verifica dei conti, mentre il Parlamento non ha ricevuto dal Consiglio documenti fondamentali quali la relazione annuale d'attività e l'elenco completo degli storni di bilancio.

 

Questa mancanza di trasparenza e di apertura a un dialogo ufficiale e formale da parte del Consiglio, pertanto, «non consente un discarico in condizioni ragionevoli e in particolare impedisce al Parlamento di poter verificare se alcuna delle spese effettuate nell'esecuzione del bilancio del Consiglio sia di natura operativa». Il Parlamento invita inoltre il Segretario generale del Consiglio a fornire alla sua commissione competente, entro il 15 maggio 2009, «risposte scritte esaurienti» a una serie di domande.

 

Fondo pensione degli eurodeputati
 

Con 419 voti  favorevoli, 106 contrari e 67 astensioni, l'Aula ha anche approvato la relazione di Paulo CASACA (PSE, PT) sui conti del Parlamento che, pur concedendo il discarico, formula comunque talune osservazioni. Ad esempio, notando che il Fondo pensionistico volontario dei deputati (gestito da una ASBL) presenta un deficit di 30,9 milioni di euro, puntualizza che «in nessun caso, nella situazione economica attuale, il Parlamento erogherà finanziamenti supplementari a carico del bilancio per coprire il deficit del Fondo, come ha fatto in passato, e che, se deve garantire i diritti pensionistici, il Parlamento deve avere il pieno controllo del Fondo e delle sue politiche d'investimento».

 

Questa settimana, peraltro, l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha confermato la decisione di aumentare da 60 a 63 dell'età per usufruire del fondo pensione, sopprimere il pensionamento anticipato con pensione ridotta e l'opzione di recuperare il 25% dei diritti acquisiti in forma forfettaria. Queste misure sono state prese per migliorare la liquidità del fondo e evitare di coprire il deficit con il denaro dei contribuenti.

 

 

Riferimenti

 

Discarico di bilancio 2007

Discussione congiunta: 21.4.2009

Votazione: 23.4.2009

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Agenzie di rating: nuove norme per ridare fiducia a mercati e investitori


Il Parlamento ha adottato un regolamento che introduce un quadro comune per migliorare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, la governance e l'affidabilità delle attività di rating del credito, contribuendo alla qualità dei rating e garantendo un'elevata protezione degli investitori. Fissa quindi le condizioni per l'emissione dei rating e disposizioni sull'organizzazione e l'esercizio delle attività delle agenzie, per promuoverne l'indipendenza e prevenire i conflitti di interesse.

 

Le agenzie di rating del credito non sono state capaci «di adeguare tempestivamente i loro rating al peggioramento delle condizioni del mercato ... di adattare per tempo i loro rating dopo l'aggravarsi della crisi del mercato». Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Jean-Paul GAUZES (PPE/DE, FR), il Parlamento ha adottato - con 569 voti favorevoli, 47 contrari e 4 astensioni - un regolamento che introduce un'impostazione regolamentare comune per migliorare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l'affidabilità delle attività di rating del credito. Al contempo, intende contribuire alla qualità dei rating emessi nella Comunità e al buon funzionamento del mercato interno, garantendo un grado elevato di protezione degli investitori, anche se «gli utenti dei rating non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali rating».

 

Per riconquistare la fiducia dei mercati e garantire l'indipendenza dei rating, introduce miglioramenti in materia di requisiti organizzativi, controlli e conflitti di interesse e sancisce obblighi riguardo alla comunicazione e alla trasparenza. Visto che l’attività svolta da un’agenzia di rating del credito nell’Unione europea ha conseguenze per tutti i mercati dell’UE, prevede un coordinamento europeo per la registrazione e la vigilanza delle agenzie. Anche perché, attualmente, le agenzie di rating del credito sono soggette alla legislazione comunitaria solo in settori limitati (norme sull'insider trading e sui requisiti di capitale degli enti creditizi).

 

Con “agenzia di rating del credito”, si intende «una persona giuridica tra le cui occupazioni rientra l'emissione di rating a titolo professionale». Il "rating" è invece «un parere relativo al merito di credito di un’entità, di un debito o di un'obbligazione finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate e strumenti finanziari analoghi, o di un emittente di tale debito o di tali strumenti finanziari, emesso utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito».
 

Campo d'applicazione

 

Il regolamento si applica ai rating emessi dalle agenzie di rating del credito registrate nella Comunità che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento. Non si applica invece ai rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento. Né ai "credit score" (meriti di credito), ai sistemi di "credit scoring" (punteggio sull'affidabilità creditizia) o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori e i rapporti commerciali o sindacali e nemmeno ai rating prodotti dalle agenzie per il credito all'esportazione. Non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento neanche determinati rating prodotti dalle banche centrali.

 

Registrazione e vigilanza

 

Gli enti creditizi, le imprese di investimento, di assicurazione non vita e vita e di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali possono utilizzare a fini regolamentari «solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità e registrate» conformemente al regolamento. Per garantire un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori nel mercato interno, il regolamento impone infatti alle agenzie che emettono rating nella Comunità un obbligo di registrazione. Questa, viene precisato, «è il principale requisito» affinché tali agenzie possano operare nella Comunità e il provvedimento fissa quindi le condizioni armonizzate e la procedura per la concessione, la sospensione e la revoca di tale registrazione.

 

Inoltre, la registrazione di un’agenzia di rating del credito acquisisce efficacia in tutta la Comunità in seguito all'entrata in vigore della decisione di registrazione adottata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. Il regolamento prevede l’introduzione di un unico punto di entrata per la presentazione delle domande di registrazione. Il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) sarà quindi incaricato di ricevere le domande di registrazione ed informare effettivamente le autorità competenti in tutti gli Stati membri. Dovrà anche fornire consulenza in merito alla completezza della domanda, ma il suo esame dovrà essere realizzato a livello nazionale dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

 

Per occuparsi in modo efficace delle agenzie di rating del credito, le autorità competenti dovranno poi istituire una rete operativa (un collegio) che rappresenti «una piattaforma efficace per lo scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità competenti e per il coordinamento delle loro attività». Entro il 1° luglio 2010, inoltre, la Commissione dovrà presentare le proposte legislative eventualmente necessarie «per colmare le lacune riscontrate nell'ambito degli accordi di coordinamento e di cooperazione in materia di vigilanza».

 

Inoltre, per rafforzare la trasparenza dei rating e contribuire alla tutela degli investitori, il CESR dovrà tenere un registro centrale nel quale siano conservate informazioni relative ai precedenti risultati delle agenzie di rating del credito nonché informazioni sui rating emessi in passato. Le agenzie di rating del credito dovranno trasmettere informazioni a tale registro in forma standardizzata, mentre il CESR sarà tenuto a rendere pubbliche tali informazioni e pubblicare informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.
 

Per adempiere ai propri obblighi, le autorità competenti dovranno disporre, a norma della legislazione nazionale, «di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni». Più in particolare, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza avranno accesso a qualsiasi documento. Potranno richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni. Potranno anche eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso e richiedere le registrazioni telefoniche e le informazioni relative al traffico. Se accertasse che un’agenzia viola gli obblighi derivanti dal regolamento, potrebbero anche revocare la registrazione o emanare un divieto temporaneo di emissione di rating, efficace in tutta la Comunità.

 

Indipendenza e conflitti d’interesse

 

In forza al regolamento, le agenzie di rating del credito dovranno adottare «tutte le misure necessarie per garantire che l’emissione di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse, esistente o potenziale, o relazione d’affari» riguardante l’agenzia, i suoi manager, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo. A tal fine il regolamento definisce gli obblighi cui devono sottostare, prevedendo anche delle norme meno stringenti per le piccole agenzie che hanno meno di 50 dipendenti.

 

Ad esempio, le agenzie dovranno stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato riguardo agli analisti di rating e alle persone che approvano i rating. Tale meccanismo dovrebbe essere applicato «a turno nei confronti dei singoli piuttosto che di un'intera squadra». Inoltre, la retribuzione e la valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating non dovranno dipendere «dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati». Almeno un terzo, ma non meno di due, dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza delle agenzie dovranno essere indipendenti e la loro retribuzione non deve dipendere dai risultati economici dell’agenzia. Un allegato, inoltre, descrive in modo dettagliato i requisiti organizzativi e operativi delle agenzie.

 

Metodologie di rating rigorose e trasparenza

 

Le agenzie di rating dovranno adottare ed applicare effettivamente le misure necessarie a garantire che le loro valutazioni siano basate «su un'analisi accurata di tutte le informazioni» di cui dispongono e che sono rilevanti per l'analisi da esse condotta. Dovranno anche adottare tutte le misure necessarie affinché le informazioni che usano ai fini dell’assegnazione di un rating «siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili». Le metodologie dovranno anche essere «rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica» e dovranno essere comunicate al pubblico. Le agenzie  saranno poi tenute a sorvegliare i propri rating e a rivederli costantemente, almeno a cadenza annuale, insieme alle metodologie utilizzate, «in particolare quando intervengano modifiche significative che potrebbero incidere sul rating del credito».

 

Un’agenzia di rating dovrà anche pubblicare annualmente una relazione di trasparenza comprendente, tra l’altro, le informazioni circa la sua struttura giuridica e i suoi assetti proprietari, comprese quelle sulle partecipazioni, una descrizione del meccanismo di controllo interno che assicura la qualità delle attività di rating del credito. Ma anche statistiche sull’allocazione del personale all'emissione di nuovi rating, alle revisioni dei rating esistenti, alla valutazione delle metodologie o dei modelli e all'alta dirigenza, una descrizione della sua politica di rotazione del management e degli analisti, informazioni finanziarie sul fatturato e una dichiarazione sulla governance.

 

Strumenti finanziari strutturati

 

In determinate circostanze, gli strumenti finanziari strutturati «possono avere effetti diversi dagli strumenti di debito societario tradizionali». Le agenzie di rating dovranno pertanto operare una chiara differenziazione tra le categorie utilizzate per emettere rating di strumenti finanziari strutturati e le categorie di rating utilizzate per altri strumenti finanziari od obblighi finanziari aggiungendo un simbolo appropriato alla categoria di rating.

 

Agenzie di paesi terzi

 

Per rispondere ai timori secondo cui lo stabilimento al di fuori della Comunità potrebbe costituire un serio impedimento a un'efficace vigilanza, il regolamento introduce un sistema di omologazione per le agenzie di rating del credito che sono affiliate o lavorano in stretta collaborazione con agenzie di rating del credito con sede nella Comunità. Tuttavia, per quanto riguarda agenzie di rating del credito più piccole di paesi terzi che non sono presenti, né sono affiliate nella Comunità è definito uno specifico sistema di certificazione concesso dopo che la Commissione abbia accertato l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del presente regolamento.

 

Per rendere possibile una vigilanza efficace delle loro attività nella Comunità e un utilizzo efficace del sistema di omologazione e di equivalenza, le agenzie di rating del credito con sede extra-UE dovranno essere tenute a costituire una controllata nella Comunità. Il regolamento impone loro di rispettare i requisiti generali per l'integrità del lavoro svolto e prevedere una politica adeguata in materia di conflitto di interesse nonché la rotazione degli analisti e la comunicazione periodica e continua.

 

D'altro canto, un'agenzia UE che omologa i rating del credito emessi in un paese terzo sarà ritenuta «pienamente e incondizionatamente responsabile» per tali rating omologati e per il rispetto delle relative condizioni stabilite dal regolamento.

 

Sanzioni effettive e proporzionate

 

Gli Stati membri dovranno fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni, amministrative e penali, dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive e riguardare quanto meno i casi di grave scorrettezza professionale e omissione di diligenza dovuta». Il CESR dovrebbe definire orientamenti sulla convergenza delle prassi inerenti a siffatte sanzioni.

 

Entrata in vigore e periodo transitorio

 

Il regolamento sarà direttamente applicabile 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Gli Stati membri avranno però sei mesi per adottare le necessarie misure volte ad attuarlo, ad eccezione delle disposizioni per il ricorso a rating di agenzie non comunitarie che si applicheranno dopo 18 mesi. Tre anni dopo, la Commissione dovrà valutare l'efficacia del regolamento.

 

 

Link utili

 

Maxiemendamento di compromesso
Intervista al relatore sulla "Prima pagina" di Europarl

 

Riferimenti

 

Jean-Paul GAUZES (PPE/DE, FR)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 22.4.2009

Votazione: 23.4.2009

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Pazienti più tutelati dalle infezioni contratte in ospedale

 

Il Parlamento si è pronunciato su una proposta di raccomandazione agli Stati membri che suggerisce una serie di misure volte a prevenire e lottare contro infezioni, errori medici e complicazioni che si verificano durante o dopo un intervento chirurgico. I deputati propongono di fissare un obiettivo di riduzione del 20%, entro il 2015, di tali eventi sfavorevoli e chiedono di rafforzare la formazione degli operatori e la consapevolezza dei pazienti sui rischi e sui diritti in caso di incidenti.

 

Si stima che negli Stati membri dell'UE una quota compresa tra l'8% e il 12% dei pazienti ricoverati presso ospedali soffrono di "eventi sfavorevoli" (incidenti che comportano un pregiudizio per il paziente) mentre ricevono cure sanitarie, ossia un numero compreso tra 6,7 e 15 milioni di pazienti ospedalizzati ed oltre 37 milioni di pazienti che hanno richiesto cure sanitarie primarie. Fra gli eventi sfavorevoli più frequenti vi sono le infezioni nosocomiali, gli errori legati ai farmaci e le complicazioni che si verificano durante o dopo un intervento chirurgico. Se alcuni di essi sono correlati ai rischi intrinseci agli interventi o farmaci necessari, altri sono invece provocati da errori medici potenzialmente evitabili. Si ritiene inoltre che le infezioni nosocomiali (ICA) colpiscano in media un paziente su venti, ossia ogni anno 4,1 milioni di pazienti nell'Unione europea, e che circa 37.000 decessi siano dovuti ogni anno alle conseguenze di tale infezione.

 

Alla luce di questi dati, la Commissione europea ha presentato una comunicazione e una proposta di raccomandazione che suggeriscono una serie di azioni da attuare a livello nazionale o europeo (o in combinazione tra i due livelli), comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali. L'obiettivo dell'iniziativa consiste nel proteggere i cittadini dell'Unione europea dai danni evitabili nel settore delle cure sanitarie incoraggiando gli Stati membri ad adottare adeguate strategie per la prevenzione e la lotta contro gli eventi sfavorevoli nel settore delle cure sanitarie, comprese le infezioni nosocomiali, e nel migliorare la fiducia dei cittadini riguardo alla sufficienza, all'adeguatezza e alla comprensibilità delle informazioni sul livello di sicurezza e sulla possibilità di presentare ricorsi nel quadro dei sistemi sanitari UE.
 

Il Parlamento è solo consultato sulla proposta di raccomandazione (che dovrà essere adottata dal Consiglio dei Ministri UE) ma - approvando la relazione di Lia SARTORI (PPE/DE, IT) con 521 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astensioni - non rinuncia a suggerire numerosi emendamenti volti a rafforzare ulteriormente la tutela non solo dei pazienti, ma anche degli operatori sanitari. Inoltre, un emendamento chiede di fissare un obiettivo preciso di riduzione del numero di persone colpite ogni anno da infezioni nosocomiali nell'UE: il 20% entro il 2015, che corrisponde a 900.000 casi l'anno. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero dotarsi degli strumenti opportuni.

 

La Commissione raccomanda ai governi di sostenere la creazione e lo sviluppo di politiche e programmi nazionali, nonché di informare cittadini e pazienti e metterli in grado di agire attivamente al fine di assicurare la loro libertà di scelta e di decisione. A quest'ultimo proposito, i deputati chiedono di fornire ai pazienti le informazioni riguardo al rischio derivante dalle cure e all'avvio di procedure giudiziarie intese a facilitare la richiesta di indennizzi per danni alla salute, «anche nei confronti delle aziende farmaceutiche».

 

La raccomandazione propone inoltre agli Stati membri di creare o rafforzare sistemi di segnalazione e di apprendimento relativi agli eventi sfavorevoli, al fine di fornire informazioni adeguate sulla portata, i tipi e le cause di errori, eventi sfavorevoli e situazioni che hanno quasi provocato degli incidenti. I deputati chiedono di indicare anche l'identità delle persone responsabili e di garantire che tra le autorità sanitarie nazionali avvenga uno scambio di informazioni confidenziali sul personale sanitario riconosciuto colpevole di negligenza o di errori professionali. Ma anche di fornire una formazione adeguata a tutto il personale sanitario per consentirgli di utilizzare la tecnologia medica «in modo appropriato».

 

Gli Stati membri dovrebbero poi classificare, codificare e misurare in maniera adeguata la sicurezza dei pazienti, cooperando con la Commissione europea, e condividere conoscenze, esperienze e le migliori pratiche a livello europeo.

 

La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di adottare e attuare una strategia nazionale per la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali. A tale proposito, i deputati chiedono di introdurre efficaci meccanismi di valutazione del rischio e di prevedere un'adeguata tutela del personale sanitario attraverso vaccinazioni, profilassi post-esposizione, screening diagnostici di routine e utilizzo di tecnologie di protezione dalle esposizioni. Propongono inoltre di aumentare l'efficacia della prevenzione degli istituti di lungodegenza e riabilitazione. A loro parere, occorre poi garantire il massimo livello di pulizia, igiene e, ove necessario, asepsi di tutto il materiale destinato a venire a contatto con i pazienti, ed è necessario promuovere l'igiene delle mani tra il personale sanitario. Un altro emendamento chiede di informare il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in merito all'insorgere di ogni infezione nosocomiale che interessi un numero significativo di pazienti. I deputati, inoltre, propongono di condurre campagne d'informazione destinate all'opinione pubblica e al personale sanitario con l'obiettivo di ridurre le prassi che comportano una resistenza antimicrobica.

 

La Commissione si propone di elaborare, entro tre anni, una relazione che valuti l'impatto della raccomandazione e analizzi in quale misura le azioni proposte abbiano funzionato e se sono necessarie ulteriori disposizioni. I deputati, le chiedono inoltre di individuare anche i punti in cui le vigenti norme giuridiche comunitarie potrebbero essere rafforzate per migliorare la sicurezza dei pazienti, ad esempio garantendo che, in caso di trasferimento degli operatori sanitari in un altro paese europeo, le autorità di regolazione delle professioni sanitarie si scambino informazioni sulle procedure disciplinari concluse o ancora in corso nei confronti di singole persone e non solo sulle loro qualifiche originarie. La invitano inoltre a elaborare un documento destinato ai pazienti sulla prevenzione delle infezioni nosocomiali, sulla scorta della Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

 

 

Link utili

 

Proposta della Commissione
Comunicazione della Commissione sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali
Sito della Commissione sulla sicurezza dei pazienti

 

 

Riferimenti

 

Lia SARTORI (PPE/DE, IT)

Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali

Procedura: Consultazione

Dibattito: 23.4.2009

Votazione: 23.4.2009

 
 
 

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