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RESOCONTO

 

13 gennaio 2009

Strasburgo

 

 

 


Una sala del Parlamento europeo dedicata a Renzo Imbeni


Lunedì sera l'Ufficio di presidenza ha deciso di dedicare tre aree del Parlamento europeo alla memoria degli eurodeputati che hanno apportato un significativo contributo al processo di integrazione europea, sia prima sia durante il loro mandato. Una di queste è intitolata a Renzo Imbeni.

La sala di riunione del comitato di conciliazione è dedicata a Renzo IMBENI: membro del gruppo socialista dal 1989 al 2004, vicepresidente del Parlamento europeo negli ultimi dieci anni del suo mandato, deceduto nel 2005. Sostenitore del rafforzamento dei poteri del Parlamento nel processo di decisione europea, è stato anche co-presidente del comitato di conciliazione in rappresentanza del Parlamento europeo.

La sala di lettura della biblioteca del Parlamento europeo è intitolata a Francisco Lucas PIRES, professore di diritto costituzionale ed europeo, membro del gruppo PPE e vicepresidente del Parlamento europeo.

Il cortile principale della Torre (edificio Louise Weiss) di Strasburgo porterà il nome di Bronisław GEREMEZK, dissidente anticomunista divenuto in seguito Ministro per gli affari esteri della Polonia. Eletto al Parlamento europeo nel 2004 nel gruppo ALDE, si è impegnato nel dibattito sulla riforma istituzionale dell'Unione europea fino alla sua morte nel 2008.

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L'euro ha 10 anni: simbolo dell'integrazione e scudo contro la crisi
 

Uno dei più grandi successi dell'Europa, simbolo dell'integrazione, fattore essenziale di stabilità e strumento fondamentale per la difesa dell'UE dagli choc economici e finanziari esterni. E' così che il Presidente Pöttering, Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker, Joaquín Almunia e Valéry Giscard d'Estaing hanno definito l'euro nella seduta solenne che ha celebrato il decimo anniversario della sua introduzione.

 

Dopo la proiezione di un video storico, il Presidente Hans-Gert PÖTTERING ha dato inizio alla seduta solenne sottolineando che l'introduzione dell'euro è stata una delle più importanti decisioni assunte dall'UE. La moneta unica, ha proseguito, è un elemento fondamentale del mercato comune ed ha semplificato i commerci, ispira fiducia ed è un vantaggio sicuro per i cittadini europei. Ha inoltre dotato l'Eurozona di uno strumento di difesa dagli choc esterni. Il Presidente ha infatti rilevato come l'euro abbia portato alla stabilità, salvando l'Europa dalle ripercussioni della recente crisi: «senza l'euro le conseguenze sarebbero state di gran lunga peggiori».

 

Ha poi affermato che la moneta unica rappresenta un segnale che l'UE è in grado di adottare misure per il suo futuro comune. Osservando come, con l'adesione della Slovacchia all'inizio dell'anno, la zona euro è ora composta di 16 Stati, il Presidente ne ha auspicato un ampliamento «che la renderà ancora più stabile». Ha quindi voluto ringraziare tutti i protagonisti del passato che hanno promosso l'adozione dell'euro e coloro che lo gestiscono nel presente e, citando quanto detto da Helmut Khol nel 1998, ha affermato: «la moneta è molto di più di un mezzo di pagamento,  è parte dell'identità culturale e indicatore della stabilità politica». In conclusione, ha augurato all'euro tanta fortuna, nella speranza che continui ad essere un elemento positivo.

 

Anche per Jean-Claude TRICHET, Presidente della BCE, l'euro è una delle più grandi realizzazioni dell'Europa, ed ha ricordato che per decenni l'idea di una moneta unica è stata condivisa da pochi ma oggi è una realtà per 329 milioni di cittadini. L'adozione dell'euro, ha aggiunto, sarà un giorno considerata come una tappa decisiva verso un'unione sempre più stretta tra i popoli europei. Ha poi reso omaggio ai padri fondatori dell'Europa, tra i quali ha citato Alcide De Gasperi, e ai capi di Stato e di governo che sono stati degli europei «determinati, convinti e coraggiosi» e «senza i quali non ci sarebbe stato l'euro».

 

Da dieci anni, ha proseguito, i cittadini beneficiano di una stabilità dei prezzi senza precedenti per alcuni paesi, che «protegge i redditi e il risparmio, contribuisce a ridurre i costi del finanziamento, incoraggia gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la prosperità nel medio termine». La moneta unica, inoltre, «è un fattore di dinamismo per l'economia europea, ha migliorato la trasparenza dei prezzi, rafforzato gli scambi commerciali e favorito l'integrazione economica e finanziaria». In tempi di turbolenze, inoltre, ha dimostrato la sua validità: senza di esso non avremo potuto agire contro la recente crisi finanziaria.

Il governatore della BCE ha poi ricordato che è stato il Parlamento europeo a proporre per la prima volta, nel 1962, l'adozione di una moneta unica, e in proposito ha sottolineato l'importanza del costante dialogo tre le due istituzioni. Ma il successo dell'Unione Economica e Monetaria, ha ammonito, dipende da come saranno affrontate le future sfide: la crisi finanziaria, l'attuazione del patto di stabilità e l'allargamento dell'Eurozona.

 

Jean-Claude JUNCKER, Presidente dell'Eurogruppo, ha rilevato che negli ultimi 50 anni l'Europa ha dimostrato la capacità di creare lo spirito necessario per attuare le sue ambizioni: mercato interno, ampliamento e, appunto, l'Unione economica e monetaria. Quest'ultima, ha ricordato, ha percorso un lungo cammino non privo di difficoltà e di molti detrattori nel mondo politico e accademico e anche tra i banchieri centrali. Dopo aver richiamato le principali tappe che hanno portato all'adozione dell'euro, ha voluto rendere omaggio alla visione, alla lungimiranza e all'impegno delle persone che lo hanno promosso. L'euro, ha quindi sottolineato, «è diventato il segno più tangibile dell'integrazione europea», riconosciuto nel mondo e garanzia di stabilità, e protegge i cittadini dalle conseguenze più gravi della crisi economica.

 

Ma i veri esami per la coesione e la coerenza della zona euro devono ancora arrivare. Si tratta, ha spiegato, di sfide interne ed esterne. Riguardo alle prime ha sostenuto che i governi dell'Eurozono dovranno agire insieme per contenere gli effetti della crisi economica, adottare misure eccezionali e politiche macroeconomiche prudenti, orientate alla crescita. Sul piano esterno, poi, il ripristino della stabilità dell'economia finanziaria e reale «implica una profonda riforma del sistema finanziario, e l'eliminazione di importanti squilibri nel mix tra consumo e risparmio globale». A tal fine occorrerà collaborare con l'America e l'Asia. In proposito, tuttavia, ha rilevato come spesso, in Europa, gli interessi nazionali prevalgano su quelli comuni. Ha quindi concluso sostenendo che l'UEM è prima di tutto un progetto politico e, di conseguenza, si dovrà mettere a profitto il prossimo decennio per rafforzare le istanze politiche dell'UEM.

 

Per Joaquín ALMUNIA, commissario incaricato della politica monetaria, 10 anni dopo l'introduzione della moneta unica bisogna essere orgogliosi dei suoi risultati. «L'euro e l'UEM sono un successo straordinario», ha spiegato: a  valuta europea ha aiutato a far fronte alla crisi economica, è confrontato al dollaro come divisa internazionale e fa ora parte della vita quotidiana per circa 330 milioni di cittadini. A quest'ultimo proposito, ha sottolineato che l'euro è un simbolo dell'identità europea e ricorda i benefici dell'integrazione: bassa inflazione, stabilità dei prezzi, impulso al commercio, creazione di posti di lavoro (3 milioni in più rispetto al decennio precedente), stimolo del mercato interno e protezione dalle oscillazioni esterne.

 

Senza l'euro, ha ribadito, la crisi sarebbe stata di gran lunga peggiore. A questo proposito ha rilevato l'importanza del patto di stabilità e delle misure adottate dalla BCE, che hanno evitato il collasso finanziario, mentre la zona euro è sempre più attraente. Le istituzioni UE, gli Stati membri, l'Eurogruppo e la BCE, ha aggiunto, devono ora lavorare congiuntamente per rimettere le economia sul sentiero della crescita sostenibile e, in proposito, ha riaffermato la validità delle proposte della Commissione. L'approfondimento della vigilanza sui bilanci e la sua estensione a altri aspetti macroeconomici, la connessione tra le politiche macroeconomiche, le riforme strutturali, la protezione esterna dell'euro e la migliore governance dell'UEM, ha concluso, devono essere le basi su cui dovrà poggiare il prossimo decennio, affinché abbia altrettanto successo del primo.
 

Valéry GISCARD D'ESTAING, ex Presidente della Repubblica francese, ha anzitutto reso omaggio a coloro che hanno tracciato il cammino verso l'adozione dell'euro, ripercorrendone le principali tappe. Nel sottolineare che il successo dell'euro ha superato le aspettative dei suoi detrattori e anche dei suoi sostenitori, ha rilevato che la moneta unica è diventata la seconda divisa mondiale e «una delle più rispettate». La sua buona gestione, ha aggiunto, «ne ha fatto uno scudo contro la crisi economica e una base per la crescita senza inflazione». Senza l'euro, ha spiegato, «l'Europa continentale sarebbe oggi scossa da una tormenta monetaria che aggraverebbe la crisi economica».

 

La politica monetaria, ha proseguito, «deve sforzarsi di contenere l'effetto depressivo della crisi e preparare il ritorno di una crescita senza inflazione quando dovranno essere saldati i deficit pubblici e l'indebitamento generati dalla crisi». Ha però ammonito «dal voler dare all'euro una dimensione mondiale che lusingherebbe la nostra vanità ma che moltiplicherebbe i nostri rischi». L'euro, ha insistito, «è la moneta del Continente europeo e deve esprimere la sua cultura particolare». Ha poi sostenuto la necessità di rimettere in ordine la regolazione bancaria dell'Eurozona, su impulso e sotto la supervisione della BCE. Infine, ha concluso sostenendo che il successo dell'euro, simbolo dell'integrazione, «deve darci il coraggio di andare più avanti nella costruzione dell'Europa»; «alla fatalità del fallimento, bisogna opporre la dinamica del successo che, oggi, ha un bel nome: si chiama euro».

 

Dopo l'intervento dell'ex Presidente della Repubblica francese sono intervenuti la Presidente della commissione economica e monetaria del Parlamento e il relatore sui 10 dell'UEM. Hanno poi preso la parola i rappresentanti dei gruppi politici.

 

Tra questi, Cristiana MUSCARDINI (UEN, IT) ha rilevato che dopo 10 anni, lo spazio crescente dell'euro negli scambi internazionali e il suo utilizzo come valuta di riserva «dimostrano che è moneta di riferimento nel mondo, che ha garantito la stabilità monetaria e ha contribuito all'integrazione dell'economia degli Stati che l'hanno adottato». E ciò «a prescindere da alcuni errori di valutazione che hanno creato problemi ai cittadini sia per il reale valore di cambio tra la moneta nazionale e l'euro che per i pochi controlli effettuati, poi, sui costi di merci e servizi».

 

L'euro, ha ricordato, «è nato senza imposizioni esterne, senza guerre di conquista o egemonie politiche», è stato il risultato della libera convergenza di undici governi, che hanno creduto nella creazione di un'unione economica e monetaria «come passo essenziale per tentare di arrivare a quell'unione politica che, purtroppo, è ancora una meta da raggiungere». A suo parere, alcuni dei problemi che si sono verificati «sono dovuti all'inefficienza di un sistema che non aveva previsto i modi per guidare l'altro grande fenomeno concomitante e cioè l'accelerazione del processo di mondializzazione e i grandi cambiamenti delle ragioni di scambio a livello internazionale». Ma l'euro ha comunque consentito di affrontare una serie di difficoltà, la più grave quella dell'attuale crisi finanziaria, e «ci ha protetto dalle forti tensioni che si sono verificate sui mercati: se non avessimo avuto l'euro avremmo ripetuto in peggio l'esperienza del 1992».

 

Nel salutare l'ingresso della Slovacchia nell'UEM, ha poi sottolineato per fare fronte alla crisi attuale le misure della BCE e della Commissione «hanno svolto un ruolo di tamponamento e di contenimento ma - ha ribadito - ci sembra inconcepibile una politica monetaria sganciata dalla politica economica». Ha quindi rilevato la necessità di un dialogo tra le istituzioni nazionali responsabili delle politiche economiche, le banche centrali e la BCE. La deputata, ha quindi sostenuto la necessità di affrontare il cambiamento «riportando al centro l'economia reale e maggiore coesione e connessione tra banca centrale e le istituzioni europee preposte all'indirizzo politico e programmatico». Una politica economica comune sui grandi temi strategici, ha concluso, «è di interesse vitale per i cittadini e non può essere rimandata».
 

Link utili

 

Sito sull'Euro
Sito sul decimo anniversario dell'Euro
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sull'UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria

 

 

Riferimenti

 

Decimo anniversario dell'euro - Seduta solenne alla presenza di Jacques Delors, ex Presidente della Commissione europea; Jean-Claude Juncker, Presidente dell'Eurogruppo; Jean-Claude Trichet, Presidente della Banca centrale europea; Joaquín Almunia, Commissario europeo

13.1.2009

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Nuove norme UE per pesticidi più sostenibili
 

Con lo scopo di migliorare la tutela della salute e dell'ambiente, il Parlamento ha adottato due testi legislativi sull’autorizzazione e la vendita dei pesticidi nonché sul loro uso sostenibile e la promozione della difesa integrata. Ampliando la possibilità di scelta negli Stati membri, sono però bandite alcune sostanze altamente tossiche ed è vietato l'uso di pesticidi nei giardini pubblici e nei parchi gioco. Sono poi fissate severe condizioni per l'irrorazione aerea e la tutela delle acque.

 

Uso sostenibile dei pesticidi

 

Approvando con 624 voti favorevoli, 13 contrari e 10 astensioni il maxi-emendamento di compromesso negoziato col Consiglio dalla relatrice Christa KLASS (PPE/DE, DE), il Parlamento ha adottato una direttiva che istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. Il provvedimento dovrà essere applicato due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE (inizio 2011).

 

La direttiva chiede agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. E' anche precisato che la difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica. Un allegato inoltre, illustra nel dettaglio come dovrebbero essere perseguite o favorite la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi: rotazione colturale, utilizzo di tecniche colturali (quali la falsa semina), l'utilizzo di "cultivar" resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati, l'utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio e la protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili.

 

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno adottare piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi «al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi». Tali obiettivi possono riguardare diversi settori, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, i residui, l'uso di tecniche specifiche o l'impiego in colture specifiche. E' poi precisato che nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati membri dovranno tenere conto dell'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati.

La direttiva impone poi agli Stati membri di assicurare che l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in aree specifiche, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette. Dovranno inoltre essere adottate adeguate misure di gestione del rischio, prendendo in considerazione, in primo luogo, l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, nonché misure di controllo biologico.

 

Gli Stati membri dovranno anche assicurare che l’irrorazione aerea sia vietata. In deroga a tale principio, tuttavia, la direttiva consente questa pratica «solo in casi speciali» e purché non vi siano alternative praticabili, i pesticidi utilizzati siano esplicitamente approvati dagli Stati membri per questo impiego a seguito di un'analisi dei rischi, l’operatore che effettua l’operazione sia in possesso del certificato di formazione e l'impresa responsabile sia certificata da un'autorità competente. Inoltre, se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione dovranno essere incluse specifiche misure di gestione dei rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei presenti. La zona da irrorare non dovrà comunque essere «in stretta prossimità di zone residenziali». A partire dal 2013, peraltro, «gli aeromobili sono attrezzati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati». La direttiva prescrive inoltre che, nell'autorizzazione, le autorità competenti dovranno indicare le misure necessarie per avvertire preventivamente i residenti e le persone presenti e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata.

 

La direttiva chiede poi agli Stati membri di assicurare l'adozione di misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi. Tra queste, figura la creazione di "zone cuscinetto" e la riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie in prossimità di acque superficiali o sotterranee.

 

Gli Stati membri dovranno anche provvedere affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso ad una formazione adeguata e certificata tramite organi designati dalle autorità competenti. Questa comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, secondo i casi. Le materie di formazione sono specificate in un allegato della direttiva.

 

I distributori dovranno garantire che i loro dipendenti siano in possesso di un certificato che attesti la formazione ricevuta, i membri del personale dovranno essere disponibili, nel momento della vendita, «per fornire informazioni adeguate ai clienti sull’uso dei pesticidi e istruzioni in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente al fine di gestire i rischi relativi ai prodotti in questione». I distributori che vendono pesticidi ad utilizzatori non professionali saranno tenuti a fornire informazioni generiche sui rischi per la salute e l’ambiente connessi all’uso dei pesticidi, in particolare sui pericoli, l’esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro.

 

Gli Stati membri dovranno anche adottare misure volte ad informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente che comporta il loro impiego, e sull'utilizzo di alternative non chimiche. Dovranno anche istituire sistemi per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento acuto da pesticidi, e, ove possibile, agli sviluppi di avvelenamento cronico nei gruppi che possono essere regolarmente esposti ai pesticidi, come gli operatori del settore dei pesticidi, i lavoratori agricoli o le persone che risiedono in prossimità di aree di applicazione di pesticidi.

Autorizzazione e commercializzazione dei pesticidi

 

Approvando a larghissima maggioranza un maxi-emendamento di compromesso concordato col Consiglio dalla relatrice Hiltrud BREYER (Verdi/ALE, DE), il Parlamento ha adottato un testo legislativo che ha lo scopo di attualizzare una direttiva europea del 1991 relativa all’autorizzazione, all’immissione sul mercato, all’impiego e al controllo dei prodotti fitosanitari. Le procedure di autorizzazione applicate ai nuovi prodotti sono riviste al fine di rafforzare la protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, stimolando allo stesso tempo la concorrenza tra i produttori. E' anche precisato che agli Stati membri non si impedisce di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l'ambiente. I pesticidi più pericolosi saranno eliminati progressivamente su un periodo di dieci anni, con talune deroghe.

 

Il regolamento si applica ai prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e destinati a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, influire sui processi vitali dei vegetali, conservare i prodotti vegetali, distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati e frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

 

In forza al regolamento, sarà stilato un elenco positivo delle sostanze attive autorizzate a livello comunitario, sulla base dei criteri e della procedura stabiliti dal provvedimento stesso, che assegna un ruolo fondamentale all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Un nuovo prodotto fitosanitario, invece, potrà essere immesso sul mercato o impiegato solo se autorizzato nello Stato membro interessato in conformità alle disposizioni del regolamento e a condizione che le sostanze in esso contenuti siano state approvate. Tuttavia, a determinate condizioni, e per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, gli Stati membri potranno autorizzare prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata. L’autorizzazione dovrà stabilire su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (ad es. ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario e precisare i requisiti concernenti l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario.

 

Per evitare qualsiasi duplicazione di lavoro, ridurre il carico amministrativo per l’industria e per gli Stati membri e offrire una disponibilità di prodotti fitosanitari più armonizzata, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro dovranno per principio essere accettate dagli altri paesi aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (comprese quelle climatiche) comparabili (principio del riconoscimento reciproco). L'UE è stata quindi divisa in tre zone - Nord, Centro e Sud - che presentano situazioni paragonabili: la zona Sud comprende l'Italia, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, Cipro e il Portogallo, il Nord include gli Stati membri scandinavi e baltici, e il Centro comprende gli Stati membri restanti. Tuttavia, come richiesto dai deputati, gli Stati membri potranno definire condizioni d'uso supplementari o restrizioni per i pesticidi autorizzati nella propria zona e avranno anche la facoltà di non autorizzare pesticidi invocando circostanze ambientali e agricole specifiche.

 

La prima autorizzazione comunitaria per la maggior parte delle sostanze attive non potrà avere una durata superiore a dieci anni, ma quelle che presentano deboli rischi saranno autorizzate per quindici anni. Nei due casi, l'autorizzazione potrà essere rinnovata per quindici anni. 
 

Talune sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, non potranno essere autorizzate a meno che i loro effetti sugli esseri umani siano considerati trascurabili. Lo stesso vale per le sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT), nonché quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB). Inoltre, qualora si ritenesse che una sostanza possa avere effetti critici neurotossici o immunotossici potrebbero essere stabilite misure più rigorose. Anche le sostanze pericolose per api potranno essere vietate.  Tuttavia, se una sostanza attiva è necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, tale sostanza attiva potrà essere approvata per un periodo limitato, non superiore a cinque anni, anche se non soddisfa i criteri stabiliti.

 

Inoltre, il regolamento prevede l'identificazione a livello comunitario di sostanze attive da considerare come "candidate alla sostituzione". Per essere considerata tale, una sostanza dovrà ad esempio suscitare preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici (ad esempio effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo) che, in combinazione con il tipo di utilizzo/esposizione, determinano situazioni d’uso che potrebbero restare preoccupanti, per esempio un rischio potenziale elevato per le acque sotterranee. Oppure se è tossica, cancerogena o interferisce col sistema endocrino. In questi casi, l'autorizzazione varrebbe per sette anni.

 

Nell'esaminare una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva approvata come candidata alla sostituzione, gli Stati membri dovranno eseguire una valutazione comparativa per esaminare la possibilità di sostituirlo con un prodotto che presenti meno rischi. In base a quest'ultima, e al verificarsi di determinate condizioni, gli Stati membri potranno non autorizzare o limitare l'uso del pesticida in questione in una data coltura. In caso contrario, tale valutazione dovrà essere ripetuta a intervalli regolari per decidere se mantenere, revocare o modificare l'autorizzazione. Una decisione in tal senso prenderebbe effetto nei tre anni successivi.

 

I pesticidi commercializzati in base alle regole attuali potranno continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza della validità della loro autorizzazione corrente (10 anni). Così, una sostanza autorizzata nel 2006 potrà continuare ad essere venduta fino al 2016. A quella data, però, dovrà essere sottoposta a una nuova procedura di autorizzazione sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento in esame.

 

Il compromesso stabilisce che, ai fini del regolamento, la sperimentazione su animali vertebrati potrà essere realizzata «solo ove non siano disponibili altri metodi». Inoltre, gli Stati membri non dovranno accettare che, a sostegno delle domande di autorizzazione, siano avviati o ripetuti test e studi su animali vertebrati laddove avrebbero ragionevolmente potuto essere utilizzati i metodi convenzionali. Chiunque intenda eseguire test e studi su animali vertebrati dovrà quindi adottare i provvedimenti necessari per verificare che tali test e studi non siano già stati eseguiti o avviati. Mentre il richiedente potenziale e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti dovranno fare tutto il necessario per assicurare la condivisione dei test e degli studi su animali vertebrati.

 

Il regolamento stabilisce anche norme in merito all'accesso del pubblico alle informazioni, all'imballaggio, etichettatura e pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, alle misure di controllo, alle situazioni di emergenza, al commercio parallelo dei prodotti fitosanitari.
 

Link utili

 

Maxi-emendamento di compromesso sulla proposta di direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
Maxi-emendamento di compromesso sul regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari
Direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (testo consolidato)

 

 

Riferimenti

 

Christa KLASS (PPE/DE, DE)

Relazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

&

Hiltrud BREYER (Verdi/ALE, DE)

Relazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio

Procedura: Codecisione, seconda lettura

Dibattito: 12.1.2009

Votazione: 13.1.2009

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Un mercato europeo integrato dei fondi d'investimento


Il Parlamento ha adottato una direttiva che introduce nuove misure per migliorare l’efficienza e l’integrazione del mercato interno degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e a ottimizzare il funzionamento delle norme attuali sulla commercializzazione transfrontaliera. La direttiva fissa e regola il principio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, migliora le disposizioni sulle fusioni e semplifica gli obblighi in materia di informativa.

 

Nel giugno 2007 le attività gestite dagli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ammontavano a 6.000 miliardi di euro. Gli OICVM rappresentano inoltre circa il 75% del mercato dei fondi di investimento dell’UE. La direttiva sugli (OICVM) adottata nel 1985 mirava ad offrire maggiori opportunità sia agli operatori del settore sia agli investitori, integrando il mercato UE dei fondi di investimento. Col tempo, tuttavia, la direttiva è risultata eccessivamente vincolante, impedendo ai gestori dei fondi di sfruttare appieno le possibilità di sviluppo. Se le modifiche apportate nel 2001 hanno ampliato le loro possibilità di investimento, non hanno però rimediato alle strozzature che minano l’efficienza del settore.

 

Approvando con 589 voti favorevoli, 28 contrari e 38 astensioni un maxi-emendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Wolf KLINZ (ALDE/ADLE, DE), il Parlamento ha adottato una direttiva che mira, da un lato, a codificare le modifiche introdotte alla direttiva dal 1985 ad oggi e, dall'altro, a introdurre nuove misure per migliorare l’efficienza e l’integrazione del mercato interno degli OICVM e a ottimizzare il funzionamento delle attuali disposizioni riguardanti la commercializzazione transfrontaliera degli OICVM e gli obblighi in materia di informativa. Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, entro il 1° luglio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove norme.

 

Ai fini della direttiva, s'intendono per OICVM gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti d'investimento. Inoltre, conformemente al diritto nazionale, tali organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune d'investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» ("unit trust") oppure la forma statutaria (società di investimento).
 

Non sono soggette alla direttiva «le società d'investimento il cui patrimonio è investito, tramite imprese figlie, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari». Inoltre, non sono considerati OICVM assoggettati alla presente direttiva gli organismi di tipo chiuso, quelli che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa, gli OICVM la vendita delle cui quote è riservata dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi e, infine, le categorie di organismi fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito l'OICVM per le quali non si possono applicare le norme previste in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.

 

Procedura di autorizzazione

 

Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti del suo Stato membro d'origine. Tale autorizzazione, in principio, vale per tutti gli Stati membri. Tuttavia, un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine approvano la richiesta della società di gestione di gestire l'OICVM, nonché il regolamento del fondo e la scelta del depositario. Una società d'investimento, invece, è autorizzata soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine approvano i suoi atti costitutivi e la scelta del depositario, nonché, se del caso, la richiesta della società di gestione di gestire l'OICVM.

 

Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM non possono autorizzare un OICVM se i responsabili dell'amministrazione del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. Fatte salve le altre condizioni generali fissate a livello nazionale, le autorità competenti non dovranno autorizzare una società di gestione se questa non dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125.000 euro. Ma se il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250.000.000 euro, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi pari allo 0,02% del valore dei portafogli gestiti. Inoltre, i fondi propri della società di gestione non devono essere inferiori a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente.

 

Le autorità competenti, peraltro, non possono rilasciare a una società di gestione l'autorizzazione per accedere all'attività «se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell'entità della medesima». Se «non sono certe dell'idoneità di azionisti o soci», le autorità competenti dovranno negare l'autorizzazione.

 

La vigilanza prudenziale su una società di gestione spetta alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione indipendentemente dal fatto che la società di gestione crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro o meno. Lo Stato membro di origine dovrà quindi elaborare le norme prudenziali e di comportamento che le società devono osservare in permanenza sul proprio territorio per quanto concerne l'attività di gestione degli OICVM autorizzati. La direttiva inquadra i principi essenziali delle norme di comportamento e la Commissione, entro il 1° luglio 2010, dovrà stabilire le misure di esecuzione. La direttiva, d'altro canto, assegna alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di vigilare su taluni aspetti che esulano dagli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa. 


 

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi

 

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le società di gestione autorizzate dal rispettivo Stato membro di origine «possano esercitare nel loro territorio le attività per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione, costituendovi una succursale o in regime di libera prestazione di servizi». Perciò, un OICVM sarà libero di designare una società di gestione autorizzata in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine, o di essere gestito dalla stessa, purché tale società di gestione soddisfi una serie di criteri stabiliti dalla direttiva.

 

Più in particolare, una società di gestione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro, al fine di esercitare l'attività per cui è stata autorizzata, dovrà comunicare tale intenzione alle autorità competenti dello Stato membro di origine, fornendo una serie di informazioni e documenti, tra i quali figurano un programma di esercizio indicante le attività e i servizi che si intendono svolgere nonché la struttura organizzativa della succursale. Tale programma, è precisato, include una descrizione della procedura di gestione dei rischi posta in essere dalla società di gestione e delle disposizioni adottate per garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione dovranno comunicare a quelle del paese ospitante della società di gestione tutte queste informazioni entro due mesi e le precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo che miri a tutelare gli investitori.

 

Qualora una società di gestione intenda prestare il servizio di gestione di portafogli collettivi, le autorità competenti del suo Stato membro di origine dovranno allegare alla documentazione un attestato da cui risulti che la società è stata autorizzata, nonché una descrizione della portata dell'autorizzazione della società di gestione e i dettagli di un'eventuale restrizione dei tipi di OICVM che detta società di gestione è autorizzata a gestire. I servizi prestati dalla succursale di una società di gestione entro il territorio dello Stato membro ospitante dovranno essere conformi alle norme di quest'ultimo, sul cui rispetto dovranno vigilare le sue autorità competenti.

 

Disposizioni molto simili si applicano a qualsiasi società di gestione che intenda esercitare per la prima volta le attività per le quali è stata autorizzata nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi. Oltre al programma di attività, peraltro, sarà tenuta a comunicare precisazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo applicabile che miri a tutelare gli investitori. La direttiva, inoltre, prevede delle disposizioni particolari per quelle società di gestione che propongono soltanto di commercializzare le quote dell'OICVM che esse gestiscono in uno Stato membro diverso da quello in cui l'OICVM è stato autorizzato, senza lo stabilimento di una succursale e senza proporre di effettuare altre attività o servizi.

 

La direttiva precisa poi che una società di gestione che fornisce un servizio di gestione di portafogli collettivi transfrontalieri in regime di libera prestazione di servizi o mediante lo stabilimento di una succursale dovrà osservare le norme dello Stato membro di origine in materia di organizzazione, compresi il regime di delega, le procedure di gestione dei rischi, le norme prudenziali e la vigilanza e gli obblighi informativi che le incombono. Queste norme non potranno essere più rigorose di quelle applicabili alle società di gestione che svolgono la propria attività esclusivamente nel loro Stato membro di origine. Tali società, inoltre, dovranno osservare le norme dello Stato membro di origine dell'OICVM in materia di costituzione e funzionamento degli OICVM.

 

La direttiva prevede anche un'armonizzazione della procedura di fusione per ridurre gli oneri amministrativi sostenuti dai promotori dei fondi che desiderano procedere a fusioni transfrontaliere. Inoltre, introduce la possibilità di istituire strutture master-feeder allo scopo di aprire nuove opportunità d’affari per i gestori degli OICVM, consentendo loro di snellire ed incrementare l’efficienza della loro politica di investimento (una struttura master-feeder è caratterizzata dall’investimento da parte dell’OICVM feeder di tutte o quasi tutte le sue attività in un altro OICVM, l’OICVM master).

 

Informazioni per gli investitori

 

Vi sono poi nuove regole sulle informazioni essenziali per gli investitori, con lo scopo di semplificare il contenuto e le condizioni alle quali vengono fornite informazioni ai potenziali investitori in OICVM. In tale ambito si dovrebbe sostituire il precedente obbligo di offrire un prospetto semplificato con il concetto di “informazioni essenziali per gli investitori” che dovranno essere fornite gratuitamente sotto forma di documento ad hoc, in tempo utile prima della sottoscrizione dell'OICVM. Il documento informativo, che dovrà essere breve e presentare le informazioni in un ordine specifico, dovrà consentire raffronti utili, in particolare dei costi e del profilo di rischio, rilevanti ai fini della decisione di investimento.

 

 

Link utili

 

Maxi-emendamento di compromesso
Proposta della Commissione

 

 

Riferimenti

 

Wolf KLINZ (ALDE/ADLE, DE)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione)

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 13.1.2008

Votazione:13.1.2009

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Recessione: coordinamento UE e bilanci pubblici sani


Il Parlamento incoraggia un uso intelligente della flessibilità del Patto di stabilità, il coordinamento economico a livello UE e aumenti salariali. Chiede di valutare le ricadute degli interventi pubblici a favore del settore finanziario e industriale e precisa le condizioni da porre ai salvataggi di banche. Sollecita la riduzione delle tasse sui redditi medio-bassi e sul lavoro, la lotta all'evasione e ai paradisi fiscali e la promozione di investimenti infrastrutturali (anche via eurobond).

 

Approvando con 521 voti favorevoli, 47 contrari e 55 astensioni la relazione di Donata GOTTARDI (PSE, IT), il Parlamento osserva innanzitutto che, dall'analisi della situazione delle finanze pubbliche nel 2007 e nella prima parte del 2008, «emerge con chiarezza la modificazione del trend e l'incombere di prospettive di rallentamento dell'economia e della crescita, accompagnate da un tasso di inflazione in costante calo e da disuguaglianze crescenti dei redditi». Sottolinea quindi che le politiche macroeconomiche europee «devono rispondere rapidamente e in modo coordinato per far fronte ai rischi di recessione e di instabilità finanziaria».

 

In tale contesto, i deputati incoraggiano la Commissione e gli Stati membri - in particolare quelli della zona euro - ad utilizzare «in modo intelligente e unidirezionale» la flessibilità del Patto di stabilità e adeguati meccanismi anticiclici finalizzati a cambiamenti strutturali, a un'efficiente allocazione delle risorse pubbliche, alla riqualificazione della spesa pubblica e ad investimenti per la crescita, con particolare attenzione al ruolo delle PMI. Nel vedere con favore il delinearsi di contesti decisionali in cui l'Eurogruppo agisce come (prima) istanza di coordinamento politico ed economico per individuare risposte rapide e strategie concordate, i deputati ritengono utile istituire un meccanismo obbligatorio di consultazione e coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri prima di adottare misure economiche rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni in risposta alla volatilità dei prezzi dell'energia, delle materie prime e delle derrate alimentari.

 

Il Parlamento rileva anche la necessità di riforme strutturali, in particolare per quanto riguarda i regimi pensionistici, la sanità e le cure a lungo termine. Ricorda inoltre l'importanza di politiche occupazionali e di inclusione sociale incardinate su principi di flexicurity e, quindi, su interventi pro-attivi, sul sostegno delle retribuzioni e dei redditi - mediante il dialogo sociale - attribuendo centralità all'incremento della produttività. A tale ultimo proposito, ribadisce la necessità, in particolare nella zona euro, di un approccio comune sulle politiche salariali, che preveda aumenti salariali in linea con l'inflazione effettiva e la produttività, «considerato che le politiche fiscali e salariali costituiscono leve potenti ed efficienti sulla domanda e per la stabilità e la crescita economica».
 

Valutare le ricadute dei salvataggi pubblici, da operare solo a certe condizioni

 

Il Parlamento osserva che, di fronte a fallimenti del mercato e a lacune regolamentari e di supervisione, l'intervento del settore pubblico «ridiventa centrale ed essenziale, e a volte si manifesta attraverso vere e proprie nazionalizzazioni». Segnala inoltre che la crisi in settori strategici, in particolare nell'ambito della finanza e dei trasporti, sta spingendo a investire risorse pubbliche in acquisizioni, «senza prestare attenzione a che gli interventi di salvataggio siano limitati a quanto necessario per la tenuta e lo sviluppo dell'economia europea e non rispondano a interessi meramente nazionali».

 

Ritiene quindi necessario che la Commissione e gli Stati membri «provvedano a una valutazione adeguata delle ricadute sulle finanze pubbliche del sostegno e della partecipazione pubblica nella grande industria e nel settore finanziario e del credito». Sarebbe anche utile che tali ricadute fossero valutate in relazione alla concorrenza, al funzionamento del mercato interno e al mantenimento di pari condizioni degli operatori.

 

D'altro canto, il Parlamento sottolinea che è nell'interesse dei cittadini, dei contribuenti e dei bilanci pubblici fare in modo che ogni intervento e utilizzo di risorse pubbliche per il salvataggio di organismi finanziari «sia accompagnato da una supervisione adeguata, da miglioramenti effettivi nella governance e nella business conduct dell'impresa o istituzione, da limitazioni precise per le remunerazioni dei dirigenti e da una chiara responsabilità (accountability) nei confronti delle autorità pubbliche». In tale contesto, ritiene utile che la Commissione si faccia promotrice di indicatori/linee guida al fine di garantire un'attuazione compatibile e coordinata dei diversi piani nazionali.

 

Ridurre le tasse sui redditi medio-bassi e lottare contro evasione e paradisi fiscali

 

Inoltre, i deputati ritengono che i massicci interventi pubblici di salvataggio e sostegno dell'industria bancaria e finanziaria messi in atto in vari Stati membri «avranno conseguenze evidenti sulle finanze pubbliche e sul reddito dei cittadini». Considerano quindi necessario che il carico fiscale «sia adeguatamente ed equamente ripartito tra tutti i contribuenti». Al riguardo precisano che ciò implica «assoggettare a un'adeguata imposizione fiscale tutti gli attori finanziari» e, al contempo, «prevedere una progressiva ed incisiva diminuzione della pressione fiscale sui salari medio-bassi e le pensioni - con detrazioni fiscali, revisioni delle aliquote, restituzione del drenaggio fiscale - così da ridurre la povertà ...e favorire i consumi e la crescita della domanda». 

 

Il Parlamento sottolinea poi come alcune misure comuni di riforma fiscale «potrebbero notevolmente innalzare il livello di efficienza del fisco e delle entrate tributarie, incrementare l'occupazione, ridurre le distorsioni e aumentare la crescita a livello europeo». Tra queste cita l'adozione di basi imponibili più ampie (e aliquote più basse) che riducono le distorsioni e incrementano le entrate, e la riduzione della pressione fiscale sul lavoro attraverso un riequilibrio del carico fiscale tra diversi gruppi di contribuenti, nonché la riorganizzazione del sistema di incentivi e di sgravi fiscali e, in particolare, lo spostamento su altri fattori e/o settori.

 

Il Parlamento richiama inoltre l'importanza di un approccio coordinato a livello europeo per lottare contro l'evasione e i paradisi fiscali – nell'interesse dei cittadini, dei contribuenti e dei conti pubblici –, «ancor più nel momento in cui il consolidamento finanziario e il livello del debito pubblico rischiano di essere negativamente intaccati dai cospicui interventi pubblici a favore dei grandi attori finanziari e industriali».

 

Finanze pubbliche sostenibili e nuovi strumenti finanziari europei (eurobond)

 

I deputati considerano la sostenibilità delle finanze pubbliche «una condizione necessaria e prioritaria» per la stabilità e la crescita e la definizione delle politiche macroeconomiche, occupazionali, sociali ed ambientali di ogni Stato membro, ma anche per la tenuta dell'economia e del modello sociale europeo intrinseco allo sviluppo dell'Unione europea. Insistono poi sul fatto che deficit e debito pubblico «hanno un effetto negativo sulla crescita in quanto limitano i margini di manovra degli Stati membri nei periodi di crisi» e richiamano gli Stati membri a maggiori sforzi per il consolidamento finanziario e la riduzione del debito pubblico in periodi di crescita.

 

Al contempo, ricordano come sforzi di riduzione del deficit e del debito pubblico mal concepiti - come i tagli indiscriminati agli investimenti pubblici - abbiano conseguenze negative sulle prospettive di crescita di lungo termine. Riconoscono tuttavia che, alla luce della nuova situazione internazionale creata dalla crisi finanziaria e dalla recessione economica, «è difficile evitare l'aumento dei deficit». D'altro canto, esprimono preoccupazione per le segnalazioni dell'utilizzo di derivati e nuovi strumenti finanziari, soprattutto da parte di amministrazioni locali, che possono mettere in ginocchio le comunità locali.

 

Il Parlamento sottolinea poi l'importanza di predisporre piani macroeconomici di difesa dagli shock esterni (come la crisi finanziaria dei subprime). Si dice poi convinto che il valore aggiunto di finanze pubbliche europee sane e orientate alla crescita debba manifestarsi attraverso una politica europea di investimenti pubblici infrastrutturali definita e coordinata sulla base di obiettivi comuni e condivisi. Tale politica, è precisato, dovrebbe essere finanziata non solo dai bilanci nazionali e (parzialmente) dal bilancio dell'Unione, ma anche da nuovi strumenti finanziari europei (come gli Eurobond o un Fondo di investimento europeo) finalizzati a sostenere la crescita, la produttività e la competitività dell'Unione europea e della zona euro nel contesto internazionale.

 

Link utili

 

Comunicazione della Commissione - Le finanze pubbliche nell'UEM (2008)
Comunicazione della Commissione - Le finanze pubbliche nell'UEM (2007)

 

Riferimenti

 

Donata GOTTARDI (PSE, IT)

Relazione sulle finanze pubbliche nell'UEM 2007-2008

Procedura: Iniziativa

Dibattito: 12.1.2009

Votazione:13.1.2009

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Garantire la tutela da pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevole


Per garantire la fiducia di consumatori e imprese, il Parlamento sollecita la concreta applicazione delle direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole. Chiede anche di riconoscere ai consumatori il diritto di ricorso diretto, di proteggere le PMI da prassi commerciali aggressive, di estendere i controlli e organizzare campagne d'informazione sui diritti dei consumatori. Va anche stabilita una "lista nera" delle pratiche pubblicitarie ingannevoli.

 

Approvando con 566 voti favorevoli, 18 contrari e 15 astensioni la relazione di Barbara WEILER (PSE, DE), il Parlamento sottolinea anzitutto l’importanza delle direttive sulle prassi commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa nell’accrescere la fiducia dei consumatori e dei commercianti nei confronti delle transazioni transfrontaliere e nel garantire una maggiore certezza giuridica per le imprese in relazione all’ammissibilità di diverse prassi commerciali e pubblicitarie nel mercato interno.

 

Pertanto invita gli Stati membri a concentrare i propri sforzi a favore di un recepimento, un'attuazione e un'applicazione adeguati di tali direttive e garantire il rispetto di tutte le decisioni giudiziarie nazionali e delle sentenze della Corte di giustizia europea applicabili. Anche perché osserva che, nelle transazioni transfrontaliere, i consumatori e le imprese sono ostacolati da errori o ritardi nella trasposizione delle direttive da parte degli Stati membri. Esorta poi gli Stati membri a esaminare i propri regimi giuridici al fine di evitare possibili sovrapposizioni tra le norme adottate per il recepimento delle direttive in questione e le disposizioni nazionali già esistenti, «garantendo in tal modo una maggiore chiarezza per i consumatori e le imprese».

 

Per i deputati, la corretta trasposizione, attuazione e applicazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali costituiscono «una fonte fondamentale per lo sviluppo futuro di detta legislazione e per il pieno sviluppo delle potenzialità del mercato interno, lo sviluppo del commercio transfrontaliero e del commercio elettronico». Invitano poi gli Stati membri che non l’avessero ancora fatto a considerare la necessità di riconoscere ai consumatori il diritto di ricorso diretto, al fine di garantire loro una protezione adeguata dalle prassi commerciali sleali. E chiedono alla Commissione di esaminare, la necessità di proteggere le piccole e medie imprese da prassi commerciali aggressive e, eventualmente, ad avviare le opportune misure di controllo.

 

Il Parlamento rileva poi come il frazionamento operato da alcuni Stati membri alla "lista nera" delle pratiche sleali vietate possa creare confusione alle imprese e portare a distorsioni nell’applicazione della direttiva. Sollecita inoltre la Commissione a proporre una modifica della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa, al fine di includervi una “lista nera” delle prassi da considerarsi in ogni caso ingannevoli.
 

In alternativa, dovrebbe proporre di estendere il campo di applicazione della direttiva sulle prassi commerciali sleali ai contratti tra imprese. Al riguardo, invita la Commissione a presentare entro dicembre 2009 una relazione sulle misure adottate e a cooperare con gli Stati membri all’adeguamento delle normative nazionali, affinché le “liste nere” siano quanto più possibile visibili e utili ai consumatori.

 

I deputati si compiacciono dei risultati conseguiti dalle indagini a tappeto condotte a livello comunitario dalla Commissione nell’ambito delle compagnie aeree e delle suonerie della telefonia mobile, in quanto costituiscono «un primo passo verso un migliore monitoraggio dell’attuazione e applicazione della legislazione sul mercato interno». Sottolineano poi la necessità di realizzare «estesi controlli» in merito a intervalli regolari ed esortano la Commissione a raccogliere dati analoghi inerenti all’attuazione della legislazione sul mercato interno in altri settori chiave. La Commissione dovrebbe anche sviluppare strumenti di controllo dell’attuazione più efficaci «in modo tale da migliorare l’applicazione delle norme a tutela del consumatore».

 

Il Parlamento accoglie con favore l’iniziativa della Commissione volta a creare una banca dati accessibile al pubblico contenente le misure adottate a livello nazionale per il recepimento della direttiva sulle prassi commerciali sleali, la giurisprudenza in materia e altro materiale pertinente. Invita inoltre la Commissione a utilizzare detta banca dati per la realizzazione di un sito web che costituisca un “unico punto di accesso” attraverso il quale sia le aziende sia i consumatori possano ottenere informazioni sulla legislazione vigente negli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero poi organizzare campagne d’informazione per sensibilizzare i consumatori in merito ai loro diritti, «garantendo loro una maggiore tutela contro le prassi commerciali sleali e la pubblicità ingannevole e comparativa».

 

 

Link utili

 

Libro verde della Commissione sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa

Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione nell’ambito della tutela dei consumatori (testo consolidato)

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (testo consolidato)

Relazione della Commissione concernente l'applicazione della direttiva 98/27

 

Riferimenti

 

Barbara WEILER (PSE, DE)

Relazione sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa

Procedura: Iniziativa

Dibattito: 12.1.2009

Votazione: 13.1.2009

 

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